Pena Eccessiva: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’ordinanza n. 35198/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando l’oggetto della contestazione è una pena eccessiva. La decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la valutazione sulla congruità della sanzione penale è una questione di merito, non di legittimità, e come tale non può essere rivalutata dalla Suprema Corte, a meno di vizi logici o giuridici palesi nella motivazione del giudice precedente.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Severità della Sanzione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava l’eccessività della pena irrogatagli. A suo dire, la sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti commessi. La difesa ha quindi tentato di ottenere una riduzione della pena appellandosi direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Pena Eccessiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo anche manifestamente infondato. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
La Distinzione tra Merito e Legittimità
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti e di applicare la legge al caso concreto. In questo ambito rientra la cosiddetta ‘graduazione della pena’, ovvero la scelta della sanzione specifica da infliggere, tenendo conto di tutte le circostanze del reato e della personalità dell’imputato. Il giudice di legittimità, ovvero la Corte di Cassazione, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
Il Riferimento agli Artt. 132 e 133 del Codice Penale
La Corte ha richiamato gli articoli 132 e 133 del codice penale, che conferiscono al giudice di merito un potere discrezionale nella determinazione della pena. Tale discrezionalità non è arbitraria, ma deve essere esercitata seguendo i criteri indicati dalla legge, come la gravità del danno, l’intensità del dolo o il comportamento del reo. La Cassazione interviene solo se questa discrezionalità è stata esercitata in modo palesemente illogico o senza una motivazione adeguata.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte Suprema ha spiegato che contestare una pena eccessiva equivale a sollevare una ‘questione di fatto’, poiché implica una riconsiderazione degli elementi già valutati dal giudice di merito. Tale attività è preclusa in sede di legittimità. Inoltre, i giudici hanno sottolineato che, nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere motivazionale, fornendo un ‘congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti’ per giustificare la pena inflitta. Di conseguenza, non essendoci errori di diritto o vizi di motivazione, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che la strada per contestare l’entità di una pena in Cassazione è estremamente stretta. Non è sufficiente sostenere che la sanzione sia semplicemente ‘troppo alta’. È necessario, invece, dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto nell’applicazione delle norme sulla commisurazione della pena o che la sua motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. L’esito del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, serve da monito: un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso che lamentava una pena eccessiva è stato dichiarato inammissibile?
Perché la valutazione sulla congruità della pena è una questione di fatto, riservata al giudice di merito. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quale potere ha il giudice nel determinare l’ammontare di una pena?
Il giudice di merito ha un potere discrezionale nella graduazione della pena, che deve esercitare entro i limiti edittali e in base ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, quali la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta recessività della pe irrogata per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. solleva questioni di fatto che, in qua non sono deducibili in sede non è consentito d 410, alla legge in sede di legittimità; considerato, altresì, che la doglianza è anche manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena b rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomeritativo del giudic adeguatamente assolto a pag. 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente