Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICO EQUENSE il 17/08/1996
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 febbraio 2025 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 marzo 2024 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena inflittagli, nonché con riguardo alla mancata concessione in suo favore della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. d irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
2.2. Manifestamente infondata, poi, è anche la censura dedotta dal ricorrente in ordine all’omessa applicazione in suo favore della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresento e giustificato (cfr. p. 1) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Prjsicnte