Pena e Attenuanti: I Limiti del Sindacato della Cassazione sulla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione della pena e attenuanti costituisce uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a tradurre in termini sanzionatori la valutazione di un fatto e della personalità del suo autore. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per ribadire i principi che governano questa materia, chiarendo i confini del sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Due imputati si rivolgevano alla Corte di Cassazione lamentando l’eccessività della pena inflitta nei loro confronti dalla Corte d’Appello di Milano. Nello specifico, i ricorrenti contestavano la decisione dei giudici di merito di non applicare le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la sanzione finale sproporzionata. Uno dei due, inoltre, contestava la sussistenza della recidiva, un’aggravante legata alla commissione di nuovi reati dopo una condanna definitiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Con questa decisione, la Cassazione non è entrata nel merito delle richieste, ma ha stabilito che le doglianze sollevate non potevano essere esaminate in quella sede. I motivi di tale scelta si fondano su principi consolidati della giurisprudenza penale, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena e Attenuanti
La Corte ha innanzitutto ricordato che la determinazione della pena base, così come la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Il sindacato della Corte di Cassazione su tale valutazione è limitato al controllo della motivazione. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che la decisione sia supportata da una motivazione logica e non palesemente contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero fornito una giustificazione adeguata e congrua per le loro scelte, facendo riferimento a specifici elementi ritenuti decisivi.
Un principio chiave ribadito è che, nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti più rilevanti e decisivi, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri.
Per quanto riguarda la contestazione sulla recidiva, la Corte ha sottolineato che anche questa valutazione è infondata. Il giudice di merito, infatti, aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali, che richiedono un esame concreto del rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti. Non basta una semplice successione temporale di crimini, ma occorre verificare se la condotta pregressa sia sintomo di una persistente inclinazione a delinquere che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: le censure relative alla quantificazione della pena e attenuanti non possono trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito. Il ricorso in sede di legittimità deve basarsi su vizi di legge o su difetti di motivazione macroscopici (illogicità manifesta, contraddittorietà), non su un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le argomentazioni a sostegno di una pena più mite o della concessione delle attenuanti devono essere sviluppate e provate con forza davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello, poiché lo spazio per rimettere in discussione tali valutazioni in Cassazione è estremamente ridotto.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice perché ritenuta troppo alta?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione della pena. Il ricorso è consentito solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o viola specifiche disposizioni di legge, ma non per un semplice disaccordo sulla quantificazione della sanzione.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti, faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o rilevanti. Con tale valutazione, si considerano implicitamente superati tutti gli altri elementi, anche quelli favorevoli all’imputato.
Come valuta il giudice la recidiva per decidere sulla pena?
Il giudice non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso. Deve esaminare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti, verificando se la passata condotta criminale sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che ha agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17251 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7z7
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME
Ritenuto che entrambi i ricorsi che contestano l’eccessività della pena e. la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati; va rilevato come secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed inoltre sussiste una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, i particolare, il giudice del merito motiva adeguatamente alle pagine 4-5 della sentenza impugnata;
osservato che la doglianza contenuta nel ricorso di COGNOME che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il presidente