Pena e Attenuanti: I Limiti al Sindacato della Cassazione
La determinazione della pena e attenuanti rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a bilanciare la gravità del fatto con la personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili della discrezionalità del giudice di merito, chiarendo quando e come la sua decisione possa essere contestata in sede di legittimità. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere i principi che governano la commisurazione della sanzione penale.
La Vicenda Processuale
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza di secondo grado. In primo luogo, contestava l’eccessività della pena inflitta, ritenendola sproporzionata. In secondo luogo, si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Con una motivazione che si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici hanno riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento: la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, ma la valutazione concreta degli elementi di fatto è insindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o del tutto assente.
Le Motivazioni: la Discrezionalità nella Determinazione della Pena e Attenuanti
La Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso. Per quanto riguarda l’eccessività della pena, ha sottolineato come la discrezionalità del giudice di merito si estenda non solo alla fissazione della pena base, ma anche agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti. Se il giudice fornisce un’adeguata giustificazione, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, il suo onere motivazionale è assolto.
Anche il motivo relativo al diniego delle pena e attenuanti generiche è stato respinto. La Cassazione ha ricordato che non è necessario per il giudice di merito prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si fondi su quegli elementi considerati preponderanti e rilevanti, spiegandone le ragioni. Ogni altro aspetto, anche se non esplicitamente menzionato, si intende implicitamente superato da tale valutazione complessiva.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione di scostarsi dal minimo edittale e di negare le attenuanti valorizzando tre elementi chiave: l’entità del danno causato, la reiterazione delle condotte illecite nel tempo, considerata sintomo di una particolare intensità del dolo, e la personalità complessiva dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento consolida il principio per cui il giudizio di merito è il luogo deputato alla valutazione dei fatti e alla commisurazione della pena. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. L’imputato che intende contestare la sanzione non può limitarsi a sostenere che sia ‘troppo alta’, ma deve dimostrare un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice che l’ha determinata. La decisione conferma che una motivazione ancorata a elementi concreti, come la gravità del danno e l’intensità del dolo desunta dalla condotta, rende la decisione sulla pena e attenuanti difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa dal giudice di merito?
No, se la contestazione riguarda unicamente l’entità della pena. La graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione a supporto della decisione sia manifestamente illogica o del tutto assente.
Cosa deve fare il giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Non è tenuto ad analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che fondi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi o rilevanti, fornendo una motivazione coerente e logica. Gli altri elementi si considerano implicitamente superati da questa valutazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare una pena superiore al minimo e negare le attenuanti?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su tre fattori: l’entità del danno provocato, la reiterazione nel tempo delle condotte (sintomo di un’elevata intensità del dolo) e la personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 20/06/1968
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269);
invero, la Corte d’appello ha ritenuto che l’entità del danno, la reiterazione nel tempo delle condotte distrattive, sintomatica di particolare intensità del dolo, unitamente alla personalità dell’imputato giustificano lo scostamento dal minimo edittale e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
La Presidente