Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50285 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50285 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe – in forza della quale è stata confermata la statuizione di condanna a suo carico per il reato di ricettazione – deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto a omesso riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti e sulla recidiva contestate ed, in generale, in ordine al trattame sanzionatorio.
1.2. La parte civile ha depositato memoria in data 20 Luglio 2019 chiedendo dichiararsi la in3mmissibilità del ricorso nonché liquidarsi le spese processuali come da allegata notula.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
2.1. Va evidenziato che la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto quindi, immune da censure per tutto ciò che concerne il complessivo trattamento sanzionatorio.
In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princip enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 de 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impieg dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena eq ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro).
In punto di bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze occorre, poi, rilevare che in tema di concorso di circostanze il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzi dell’equivalenza, anziché della prevalenza RAGIONE_SOCIALE attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101); la sentenza appare, invero, adeguatamente motivata ed immune da censure avendo la corte di appello posto l’ accento sui numerosi ed anche recenti predenti penali attestanti l’ inclinazione a delinquere dell’ imputato.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
3.1. Premesso che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricor dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrasta avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal colleg secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 – dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901) e considerato che nella specie la parte civile, secondo quanto si evince dal contenuto della memoria in atti, si è limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza alcun modo argomentare e/o dedurre specifiche difese, ritiene il collegio di non dovere procedere alla chiesta liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore della parte civile NOME COGNOME.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
Il consigliere estensore
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II presidente