Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI COGNOMEA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, ed euro ottomila di multa in relazione a ipotesi di coltivazione di quindici piante di cannabis sativa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio sia in relazione alla misura della pena base applicata, sia in ragione della mancata applicazione di pena sostitutiva ex art.52 ss L.689/81.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento ai motivi di ricorso va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata non è superiore alla misura media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). I giudici di merito hanno peraltro fornito adeguato conto delle ragioni per cui hanno inteso discostarsi dai criteri minimi edittali, in ragione della gravità ed offensività della condotta e delle sue modalità esecutive e della personalità fortemente trasgressiva del prevenuto.
Al contempo, in ragione dei plurimi precedenti penali, alcuni della stessa specie ed altri con violenza alla persona, i giudici distrettuali hanno escluso, con valutazione coerente con l’art.58 L. 689/81 la utilità e la adeguatezza di pene sostitutive, sia quale utile strumento di risocializzazione a fronte della gravità e pluralità dei precedenti, sia in una prospettiva di valutazione prognostica del rispetto delle prescrizioni imposte.
Il sindacato di legittimità sussisteinvero GLYPH solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente