Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15666 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15666 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PENNE il 14/09/1979 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 15 aprile 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 30-6-2023, qualificati i fatti commessi da COGNOME Giovanni ai sensi degli artt. 56, 633 cod.pen. rideterminava la pena allo stesso inflitta in mesi 8 di reclusione ed € 80,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento all’art. 56 cod.pen. poichØ, il giudice di appello, nel riqualificare il reato di tentato furto originariamente contestato in quello di tentata occupazione abusiva di immobile, non aveva tenuto conto nello stabilire la pena base della riduzione per il tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, il giudice di secondo grado, nel rideterminare la pena per il reato diversamente qualificato di tentata occupazione abusiva ha affermato come fosse necessario ‘discostarsi dal minimo edittale pari ad un anno’ stabilendo, così, la pena base in mesi 18 di reclusione ed € 180 di multa, poi ridotta sia per le già concesse attenuanti generiche che per il rito abbreviato. Così
R.G.N. 32830/2024
facendo, tuttavia, il giudice di appello ha errato nella misura in cui non ha determinato la sanzione base con la riduzione per il tentativo pur dallo stesso riconosciuto; riduzione che determina una forbice edittale del reato previsto e punito dagli artt. 56 e 633 cod. pen. compresa tra un minimo di mesi 4 di reclusione ed un massimo di 2 anni, mentre, la pena pecuniaria risulta determinabile da € 34,99 ad € 6.600.
Deriva, pertanto, affermarsi che la sanzione in concreto inflitta risulta errata sia nella individuazione della pena minima che nel lieve discostamento dalla pena base pur affermato dal giudice di merito.
1.1 Al proposito questa Corte di legittimità ha già affermato come la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioŁ senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l’obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata. E nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa in sede di appello che non aveva motivato in ordine alla specifica questione relativa alla mancata diminuzione di pena per il tentativo proposta dalla difesa dell’imputato (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461 – 01; ed anche Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528).
Stabilito, pertanto, che Ł obbligo del giudice di merito che riconosce un’ipotesi tentata procedere alla determinazione della pena riducendo la sanzione prevista per il delitto consumato e dare conto in motivazione della scelta operata nella forbicre prevista dall’art. 56 cod.pen. compresa tra un terzo e due terzi, ne deriva affermarsi che nel caso in esame il calcolo operato Ł errato avendo il giudice di appello fatto riferimento alla pena base prevista per il reato consumato e non tentato e non avendo lo stesso operato alcuna diminuzione per il tentativo di cui dava conto in motivazione.
Alla determinazione corretta deve procedere il giudice di rinvio avuto riguardo alla sussistenza di profili di puro merito non valutabili nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME