Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14185 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 18 luglio 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di tentato furto aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia,:
che il primo e unico motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che, come affermato da questa Corte, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 42020 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277528) e, nel caso di specie, si rileva come sia stato adottato il metodo diretto e non vi fosse alcun obbligo di motivare sulla misura della riduzione operata per il tentativo, attuata nella misura massima come rilevato dalla Corte di Appello, la quale, comunque, ha motivato sulla congruità della pena (si veda pagina 4 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.