Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8126 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8126 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DESIO il 19/09/2004
avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COMO
visti gli atti;
letto il ricorso dell’Avv. COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como del 13/11/2024 che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all’imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine ai reati di cui ai seguenti capi: 1) artt. 110, 56 628, commi 1 e 3 n. 1, comma 3-ter, 112, comma 1, n. 4, cod. pen.; 2) artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, comma 3-ter, 61, comma 1, n. 7), 112, comma 1, n. 4, cod. pen., 3) art. 4 legge n. 110/75.
Con un unico motivo, la difesa lamenta che la pena non sarebbe stata diminuita di un terzo con riguardo al concorso nella tentata rapina.
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’aumento di pena in relazione al reato di cui al capo 1) – nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa indicata dalle parti -tiene conto della qualificazione giuridica del fatto così come contestato e, dunque, da ritenersi operato in relazione all’ipotesi tentata, già comprensivo della diminuzione prevista dall’art. 56 cod. pen.
Non configurandosi, pertanto, un’ipotesi di pena illegale, posto che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv. 220189 – 01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711 – 01), ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto fuori dai casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 febbraio 2025.