Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39344 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, con la quale la corte di appello di Messina, quale giudice del “secondo” rinvio, riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Patti del 25 ottobre 2017, ha applicato nei confronti dell’imputato la pena di tre anni e mesi quattro di reclusione.
A tale decisione si è pervenuti attraverso le seguenti fasi processuali:
il Tribunale di Patti con sentenza resa il 27 gennaio 2021 e confermata integralmente dalla Corte di appello di Messina con sentenza resa il 19 settembre 2022 affermava la penale responsabilità dell’imputata per avere, in concorso con l’amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE” (dichiarata fallita dal Tribunale di Patti con sentenza del 13 settembre 2010), stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con il quale la società fallita concedeva in affitto alla società “RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore unico la Spicca, tutti i punti vendita e tutta la merce esistente in magazzino, così distraendo la somma totale di euro 143.016, 40;
la quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 41337 dell’il luglio 2023, annullava la sentenza di appello, limitatamente alla posizione della COGNOME, con riferimento al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quella sentenza e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Patti dei 25 ottobre 2017, per aver il giudice di appello negato il vincolo della continuazione sul presupposto, erroneo, della non irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto i reati satellite;
-la Corte di appello di Messina, pronunciandosi in sede di rinvio, riconosceva il vincolo della continuazione e quantificava la pena in complessivi anni tre e mesi quattro di reclusione: anni tre per il reato oggetto del presente processo, aumentata di mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Patti il 25 ottobre 2017;
la prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 36881 del 27 giugno 2024, annullava di nuovo la sentenza impugnata, sia per la mancata valutazione di una istanza di legittimo impedimento sia per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena base e di quella applicata a titolo di aumento per il reato satellite;
la Corte di appello di Messina, pronunciandosi nuovamente in sede di rinvio, addiveniva all’irrogazione del medesimo trattamento sanzioNOMErio in precedenza disposto.
L’imputato, per mezzo del difensore, propone un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice di rinvio motivato
in relazione all’aumento disposto, a titolo di continuazione, per il reato satel secondo quanto insegnano le Sezioni Unite Pizzone.
Il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che la pena base è stata fissata in corrispondenza del minimo edittale e che la misura dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione (appena mesi quattro) è stato adeguatamente giustificato (cfr. pagg. 4 e 5).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025