Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44187 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo ha chiesto, previo accoglimento del terzo motivo di ricorso, léannullamento senza rinvio e lé.eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui allé.art. 612, comma 2, cod. pen. e léinammissibilità nel resto;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha confermato l sentenza, in data 16 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarat NOME COGNOME COGNOME dei reati di tentato incendio, resistenza a pubblico u’ffici minaccia aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condanNOME all pena di un anno e sei mesi di reclusione.
1.1. Secondo la convergente ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato si trov all’interno del bar di una stazione carburante e, a seguito-del suo atteggiamento molesto riguardi della barista NOME COGNOME COGNOME di altri avventori del locale, era stato invitato Successivamente veniva raggiunto da due uomini, NOME COGNOME COGNOME COGNOME della COGNOME e NOME COGNOME, che lo percuotevano, così provocandogli lesioni giudicate guaribili in 25 gio L’aggredito li minacciava inseguendoli con un’ascia. Quindi, allontaNOMEsi momentaneamente da detto luogo, vi faceva ritorno e versava del liquido infiammabile nei pressi delle colonnine distribuzione di carburante, tentando di appiccare il fuoco con un accendino, non riuscendovi p l’intervento dei militari dell’Arma sopraggiunti.
1.2. La Corte ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alter delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell’affermazion responsabilità dell’imputato.
Per quanto qui d’interesse, ha escluso che potesse essere ritenuta sussistere l’attenuant della provocazione richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, pur n richiedendosi i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, detta attenuante non è configura laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente gr macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e valorizzando la sconsiderata reazione di COGNOME che, pur se percosso, ha dapprima inseguit gli autori impugnando un’ascia e poi ha tentato di appiccare un pericoloso incendio. Inoltre rimarcato che l’azione violenta dei suoi aggressori aveva trovato origine in un comportament molesto dello stesso COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOME COGNOME invocare la diminuente dell provocazione.
Ha, infine, confermato la dosimetria della pena inflitta dal Giudice di primo grado, che ha rit congrua anche con riferimento agli aumenti ai sensi dell’art. 81 cod. pen., non mancando d rilevare l’errore di calcolo commesso dal Tribunale nella indicazione della pena in disposit non emendabile in difetto di impugnazione da parte della Pubblica accusa.
Ricorre COGNOME per cassazione e deduce tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen vizio di motivazione in punto di diniego dell’attenuante della provocazione limitatamente a minaccia di cui al capo E).
Rileva il ricorrente come la motivazione con la quale la Corte ha escluso l’attenuan sconti il limite di una valutazione “cumulativa” dei reati commessi dall’imputato e unifica continuazione. La partita considerazione del reato di minaccia con l’ascia, che seg immediatamente l’aggressione da parte di COGNOME NOME e NOME, avrebbe imposto una verifica
dell’elemento della macroscopica sproporzione con quest’ultima condotta. Così come la Corte non si è avveduta che la pregressa condotta molesta fu posta in essere dall’imputato nei riguar di persone diverse da quelle che l’aggredirono.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in punto di omessa estensione delle circostanze attenuanti generiche ai reati satellite.
La Corte di appello non ha risposto alla specifica doglianza, contenuta nei motivi appello, incentrata sull’opportunità di considerare l’incidenza delle attenuanti gener riconosciute per un fattore di natura soggettiva anche nella determinazione del quantum di pena per i singoli reati satellite.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen.
Posto che le circostanze attenuanti generiche, per quanto argomentato nel secondo motivo di ricorso, devono intendersi riferite a tutti i reati, è errata la conferma della quattro mesi di reclusione per il reato di minaccia che, ove non aggravata, è punita con la s pena della multa.
2.4. Con successiva memoria, il difensore ha ribadito i motivi sopra riportati.
Il sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata maggio 2023, ha chiesto, previo accoglimento del terzo motivo di ricorso, l’annullamento senz rinvio e l’eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’ comma 2, cod. pen. e l’inammissibilità nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Il primo motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione è da rigettare.
2.1. Va ribadito, infatti, sul tema che, in ordine all’attenuante della provocazione all’art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., ai fini della sua configurabilità si richiede il r dello stato d’ira, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui; b) poi, del fatto ingius elemento che deve essere caratterizzato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa c effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambi determinata collettività in un dato momento storico, non con riferimento alle convinz dell’imputato e alla sua sensibilità individuale; c) infine, del rapporto di causalità psico non di mera occasionalità tra il fatto ingiusto e lo stato d’ira, indipendentemente proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile la persistenza della derivazione caus descrittivamente indicata come “una qualche adeguatezza” tra l’una e l’altra condotta (v., fr altre, Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 258454; (Sez. 1, n. 5056 del 08/11/201 dep. 2012, Ndoj, Rv. 251833). Va, in particolare, rimarcato l’orientamento, qui condiviso e affermatosi da tempo, secondo il quale “la proporzione tra fatto ingiusto e reazione costituisce un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenu comune della provocazione. Tuttavia la proporzione medesima può assumere rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concr
la stessa sussistenza del nesso caúsale tra fatto provocatorio e reazione. In tal caso il provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trova origi spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell’agente” (v. Sez. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718). Per tale ragione, se per la sussistenza del circostanza attenuante della provocazione non è richiesta una vera e propria proporzione tr offesa e reazione, è comunque necessaria una relazione definibile di adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto, occorrendo un nesso causale tra il secondo e la prim va escluso in presenza di una sproporzione molto consistente, così da far scadere l’antecedente fattuale a mera occasione del dispiegamento del fatto violento successivo (cfr. anche Sez. 1, 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, Sanchez, Rv. 242622). E’ COGNOME corretto specificare che “per quanto i criteri di adeguatezza e proporzione tra fatto ingiusto e reazione non siano pr della circostanza in esame, ciò nonostante un’evidente e macroscopica differenza tra tali termi a raffronto induce a ritenere che non sia lo stato d’ira prodotto dal fatto altrui a scate reazione lesiva, quanto altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desid sopraffazione, con esclusione quindi del necessario nesso di causalità, rappresentando l’offes precedente soltanto l’occasione per estrinsecare impulsi violenti” (v. Sez. 1, n. 12816 31/01/2017, NOME COGNOME, n. m.).
2.3. Tenuto conto dei principi di diritto appena richiamati, nel caso in esame la Co d’appello ha ben specificato che la reazione dello COGNOME è stata sproporzionata ed eccessi perché, come reazione alle botte ricevute comunque riconducibili al suo precedente atteggiamento molesto, egli ha inseguito chi lo aveva picchiato con un’ascia, rischiando provocare lesioni che avrebbero provocare anche la morte del soggetto colpito e, subito dopo, ha cercato di dar fuoco al distributore di benzina con l’ulteriore rischio di cagionare un inc di vaste proporzioni che avrebbe coinvolto persone estranee all’invocata provocazione. Dal che la correttezza della decisione impugnata sul punto.
La doglianza relativa alla mancata considerazione della diminuzione della pena per i reati satellittconsiderati in continuazione non risulta fondata.
3.1. La Corte d’appello sul punto ha dato atto che, se fosse stata applicata la pena pe reati satellittsecondo il calcolo riportato nella sentenza di primo grado – salvo quanto s modo di specificare rispetto al terzo motivo di ricorso – la pena finale sarebbe stata più el di quella effettivamente comminata. La dichiarazione di congruità affermata dai giudici d’appe deve quindi essere intesa nel senso che le attenuanti generiche sono state considerate anche per i reati satellite sia pure non nella loro massima estensione.
Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato e meritevole di accoglimento.
4.1. Ritiene il Collegio di condividere il principio affermato in sede di legittimità del 08/07/2021, Pietta, Rv. 282050; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281562; Sez. 2, n. 10995 del 13/2/2018, COGNOME, Rv. 272375), secondo cui, ravvisata la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i param “oggettivi” o “soggettivi” previsti dall’art. 133 cod. pen., sicché se la concessione ri elementi di fatto di natura oggettiva l’applicazione sarà riferita allo specifico fatto rea estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentr
elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto soggettiva, l’applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vinc continuazione.
Nel caso in esame, il riferimento operato dai Giudici di merito alla «leale cond processuale e alla personalità ricavabile dal certificato del casellario», denota una mar valorizzazione dei parametri di natura “soggettiva” e, quindi, la concessione delle attenua generiche deve ritenersi estesa anche al reato-satellite di minaccia, contestato al capo E).
Se così è, l’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen., parametrato dai Giudici di merito n misura di quattro mesi di reclusione, con riferimento al capo E), divenuto punibile con la p della multa per effetto della suindicata estensione delle circostanze attenuanti generiche, no rispettoso del principio espresso da Sez. U, n. 8667, del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275881.
Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, in caso di concorso di reati puniti con sanzi eterogenee, sia nel genere sia nella specie, per cui sia riconosciuto il vincolo della continuaz hanno statuito che l’aumento di pena per il reato-satellite deve essere effettuato second criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il prin legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato-satellite, e dunqu l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.; salvo restando che, per effetto della conversione, non pot alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME e altro, Rv. 273751).
Nella motivazione della decisione, il Supremo Collegio ha chiarito che, “per realizzare rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite facendo applicazione di tale me di computo (…) l’aumento debba effettuarsi, come auspicato anche in dottrina, in due f dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento». Più precisamente, se – come nel caso che ci occupa – il reato più grave è punito con pena detentiv e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effet sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 cod. pen
A tali coordinate ermeneutiche non si armonizza la decisione in verifica, in punto commisurazione della pena nei confronti del ricorrente là dove la pena è stata d t e,terminata prevedendo, sul più grave reato di cui al capo D), il medesimo aumento di tre mesWeclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. che, dunque, quanto al gene pena, si appalesa disallineato rispetto ai principi sopra illustrati.
Rileva, invero, il Collegio come già con il solo ragguaglio ai sensi dell’art. 135 cod. dell’aumento di pena (quattro mesi di reclusione) stabilito dal Giudice per le indagini prelim e confermato dalla Corte distrettuale – in ossequio alla regola fissata dalle Sezioni Unite sentenza “COGNOME” per la seconda “fase” di determinazione della pena per il reato continuat comporterebbe l’inaccettabile risultato di applicare una pena a titolo di aumento pe continuazione di gran lunga più elevata del massimo della pena commiNOME dalla legge per il
medesimo reato-satellite, essendo il reato di cui all’art. 612 cod. pen. punito con la multa a euro 1.032.
Risultato non solo irragionevole e contrastante con la ratio dell’istituto della continuazione – che, giova rammentare, è tesa a consentire, mediante una fictio iuris, l’applicazione di un trattamento sanzioNOMErio più favorevole nei confronti dell’imputato, in una chiara prospettiv favor rei -, ma anche “illegale”, in quanto comportante l’applicazione di una sanzione più elevata di quella prevista nel massimo dalla norma incriminatrice del codice penale per quel reato.
Ciò detto la pena per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen., capo d) dell’imputazione essere rideterminata, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in giorni di reclusione.
Dalle considerazioni che precedono deriva l’accoglimento del terzo motivo ricorso, rigettati gli altri due, con l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni uno, mesi quattro e giorni quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ri Così deciso in data 23 maggio 2023
Il Presidente Il Consigliere estensore