Pena Congiunta Obbligatoria: la Cassazione Corregge il Giudice di Merito
La corretta applicazione della pena è un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza di rispettare integralmente le previsioni del codice penale, in particolare riguardo all’obbligo di applicare la pena congiunta quando prevista. Questo intervento chiarisce che il giudice non ha la facoltà di omettere una parte della sanzione, come quella pecuniaria, a sua discrezione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva condannato un imputato alla pena di otto mesi di reclusione. L’uomo era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, dei reati di truffa (art. 640 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).
Il Tribunale, nel determinare la sanzione, aveva applicato unicamente la pena detentiva, omettendo completamente di irrogare la pena pecuniaria (la multa) che la legge prevede per entrambe le fattispecie di reato contestate.
Il Ricorso del Procuratore Generale e l’Errata Applicazione della Pena Congiunta
Ritenendo la decisione del Tribunale viziata da una chiara violazione di legge, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo della contestazione era semplice e diretto: la legge, sia per il delitto di truffa sia per quello di ricettazione, stabilisce una pena congiunta, composta cioè da una parte detentiva e una parte pecuniaria.
Il giudice di primo grado, limitandosi a infliggere solo la reclusione, aveva di fatto disapplicato una parte della norma incriminatrice, esercitando un potere che non gli è conferito dalla legge. L’omissione della pena pecuniaria non è una scelta discrezionale, ma un errore di diritto che inficia la validità della sentenza sul punto della determinazione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Gli Ermellini hanno evidenziato come la previsione codicistica di una pena detentiva e pecuniaria non lasci margini di discrezionalità al giudice sulla composizione della sanzione. Quando la norma usa la congiunzione ‘e’, entrambe le componenti della pena devono essere irrogate.
Il Tribunale, omettendo di pronunciarsi sulla pena pecuniaria, ha violato la legge. Di conseguenza, la Corte Suprema ha annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il caso è stato quindi rinviato alla Corte di Appello di Venezia, che dovrà procedere a un nuovo giudizio esclusivamente per determinare la corretta pena da applicare, integrando la sanzione detentiva già inflitta con quella pecuniaria prevista dalla legge.
Conclusioni: L’Inderogabilità della Sanzione e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio cardine del diritto penale: il giudice è soggetto alla legge (art. 101 Cost.) e non può discostarsene nell’irrogare le sanzioni. L’omissione di una componente della pena congiunta costituisce un errore di diritto che rende la sentenza illegittima e passibile di annullamento.
Dal punto di vista pratico, la sentenza non rimette in discussione la colpevolezza dell’imputato, ma impone una nuova valutazione per rendere la pena completa e conforme al dettato normativo. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, dovrà quindi quantificare e aggiungere la multa alla pena di otto mesi di reclusione, assicurando così la piena applicazione della volontà del legislatore.
Per quale motivo la sentenza del Tribunale è stata impugnata?
La sentenza è stata impugnata perché il giudice aveva applicato soltanto la pena detentiva (otto mesi di reclusione), omettendo di irrogare la pena pecuniaria, nonostante le norme sui reati di truffa e ricettazione prevedano obbligatoriamente una pena congiunta, composta da entrambe le sanzioni.
Cosa si intende per ‘pena congiunta’ nel contesto di questa sentenza?
Per pena congiunta si intende una sanzione penale composta da due elementi che devono essere applicati insieme: una pena detentiva (la reclusione) e una pena pecuniaria (la multa). Il giudice non può scegliere di applicarne solo una delle due.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla parte relativa alla determinazione della pena. Ha rinviato il caso alla Corte di Appello di Venezia affinché proceda a un nuovo giudizio per stabilire la corretta sanzione, includendo la pena pecuniaria accanto a quella detentiva già inflitta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5721 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di VENEZIA c/ COGNOME nato a Milano il 31/03/1966 avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli la sentenza in punto di irrogazione della pena con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia emessa il 12/06/2024 con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 640 e 648, quarto comma, cod. pen.
La Procura ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato soltanto la pena detentiva in luogo della pena congiunta, prevista per entrambi i reati.
Il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte della previsione codicistica della pena congiunta, detentiva e pecuniaria, per entrambi i reati, di truffa e di ricettazione, il tribunale ha irrogat esclusivamente la pena detentiva di otto mesi di reclusione, omettendo di pronunciarsi su quella pecuniarie e così incorrendo in violazione di legge.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. perché provveda ad un nuovo giudizio relativo al trattamento sanzionatorio
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma il 16/01/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente