Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42753 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA,
Spera NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 03/04/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio;
lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che s riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il 12 ottobre 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di truffa aggravata ai danni di un anziano loro in concorso ascritto ed ha applicato, ed ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, deducendo:
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata considerazione dei motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio ed ai quali il ricorrente non aveva rinunciato;
2) violazione di legge in relazione al calcolo della pena, per avere la Corte avallato l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel ritenere la recidi contestata agli imputati (in forma specifica, reiterata ed infraquinquennale) come circostanza più grave rispetto a quella di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen ed, inoltre, per avere operato un ulteriore aumento di pena non dovuto per tale seconda circostanza aggravante.
Ne conseguirebbe l’illegalità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Dalla lettura del verbale di udienza risulta che i difensori dei ricorrenti hann concordato la pena con il Pubblico ministero, con implicita, quanto ovvia, rinuncia a tutti gli altri motivi, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen..
Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che la pena applicata dalla Corte, al di là della violazione di legge dedotta dal ricorrente, non è illegale.
L’illegalità della pena costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentement dall’inammissibilità del ricorso per cassazione (e ad eccezione della sua tardività), la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 3. A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittal successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – rientra solo quella che
si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali contro, non configura una ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (v., ad es., Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, COGNOME, Rv. 3 277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, COGNOME, Rv. 269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326).
Non trattandosi di pena illegale, come sostenuto in ricorso, la violazione di legge, trattandosi di processo con pena concordata tra le parti, non può essere dedotta. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024.
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME GLYPH
Il Presidente NOME COGNOME