Pena concordata: i limiti dell’impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto della pena concordata in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per poter contestare l’accordo una volta raggiunto? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i paletti per l’ammissibilità del ricorso, chiarendo che la congruità di una pena legalmente applicata e frutto di un accordo non può essere messa in discussione con motivi generici.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Spaccio e l’Accordo in Appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare 69,92 grammi di cocaina. In sede di appello, l’imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per l’applicazione di una pena di due anni di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato presentava ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo dire, la pena concordata era eccessivamente vicina al massimo edittale previsto per l’ipotesi lieve del reato (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), soprattutto considerando il bilanciamento di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva.
La Decisione sulla Pena concordata e il Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo la censura dell’imputato ‘inconsistente’. La decisione si fonda su una serie di principi cardine del nostro ordinamento processuale.
In primo luogo, la Corte sottolinea che la pena applicata era quella concordata tra le parti. L’accordo processuale, una volta ratificato dal giudice, assume forza di legge tra le parti, a meno che non si dimostri un vizio del consenso o un’applicazione palesemente illegale della pena, circostanze non ravvisate nel caso di specie.
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno corretto un’imprecisione fondamentale nel ragionamento del ricorrente. Contrariamente a quanto affermato, nel calcolo della pena non erano state applicate le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva. Il calcolo corretto prevedeva, invece, l’aumento per la recidiva e, successivamente, la diminuzione per la scelta del rito abbreviato. Questo errore di prospettazione ha minato alla base la fondatezza del motivo di ricorso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Suprema Corte si concentra sulla natura stessa del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello. Tale ricorso può essere proposto solo per motivi specifici e non può trasformarsi in una rivalutazione nel merito della congruità della pena liberamente pattuita. La Corte ha ritenuto che la pena di due anni fosse non solo legale, ma anche congrua, data la notevole gravità del fatto, ossia la detenzione di un quantitativo significativo di cocaina destinata allo spaccio. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva ratificato l’accordo, è stata quindi considerata adeguata.
La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza udienza pubblica, come previsto per i ricorsi di manifesta inammissibilità. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: l’accordo sulla pena in appello limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che la valutazione sulla ‘giustizia’ della pena pattuita è in gran parte preclusa nei successivi gradi di giudizio, salvo che emergano vizi di legalità manifesti o errori di calcolo evidenti. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione da parte della difesa prima di accedere a un concordato, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo sono estremamente ridotte. Inoltre, viene evidenziato come un ricorso basato su presupposti fattuali errati (come l’errata interpretazione del calcolo della pena) sia destinato inevitabilmente all’inammissibilità, con conseguenti oneri economici per il ricorrente.
È possibile impugnare una sentenza di ‘pena concordata’ in appello per qualsiasi motivo?
No, l’impugnazione è limitata a specifici motivi previsti dalla legge. In questo caso, il motivo basato sulla presunta eccessività della pena concordata è stato ritenuto infondato, poiché la pena era legale, frutto di un accordo e adeguatamente motivata dalla gravità del fatto.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
In questo specifico caso, erano state applicate le circostanze attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nel calcolo della pena non sono state applicate le attenuanti generiche. La pena è stata determinata applicando l’aumento per la recidiva e, successivamente, la riduzione prevista per il rito abbreviato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 04NYPXE) nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
I .
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che COGNOME NOME ha concordato la pena in appello per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,
Rilevato che l’imputato con un unico motivo lamenta la violazione di legge perché la pena concordata di anni due di reclusione con le generiche equivalenti alla recidiva risultava prossima al massimo edittale,
Ritenuto che la censura sia inconsistente perché è stata applicata la pena concordata, che è legale, ed è stata motivata la sua congruità per la gravità del fatto – detenzione a fini di spac di 69,92 grammi di cocaina -; inoltre, a differenza di quanto prospettato/non sono state applicate le generiche ma l’aumento per la recidiva e poi la riduzione per il rito abbreviato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente