Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7002 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procu generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibil del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa i 15 dicembre 2027 dal locale Tribunale, in accoglimento del concordato tra le par in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto im riconosciuto responsabile del reato di evasione ascrittogli, dichiar inammissibile la domanda riguardante la pena sostitutiva di quella concordata quanto formulata per la prima volta in sede di discussione e nel mancato risp dei modi e dei termini previsti dalla legge.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell’art. 53 I. n. 689/19 95 del d. leg.vo n. 150/2022 che consente al giudice della cognizione, quan ritiene di dover determinare la pena entro il limite di quattro anni, di sostitu stesso la pena con quella sostitutiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite, avendo il ricorrente – come risulta dal testo sentenza – concordato la pena detentiva e solo in sede di discussione per la p volta chiesto quella sostitutiva, versandosi in una non consentita modi unilaterale della pena concordata.
Quanto alla pena sostitutiva, l’art. 58 della I. n. 689/1981 (“P discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostituti sua volta sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d. Igs. n. 150/2022, al primo comma stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto con criteri indicati nell’articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizional pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportun prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri r
La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Cosicchè, sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un di dell’imputato per la sola compatibilità della pena detentiva con il limite dei q anni stabilito, comportando la verifica di ulteriori presupposti discrezionalm valutabili dal giudice.
E’, inoltre, orientamento consolidato che in tema di “patteggiamento appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, leg giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazi alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamen stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, no essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità dell concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504) nel cui alve pertanto, si pone il già affermato principio secondo il quale in caso di concor sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’u la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richies parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285484).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2024.