Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 23/4/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 5/6/2023.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato.
Invero, la pena applicata al COGNOME, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale, per cui l’imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena
concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, ve la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 27950 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità de pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordata rientra nella forbice edittale prevista per il reato continuato ascritto al ri
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.