Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43295 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43295 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri.
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 21 feblbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione nonché avverso l’ordinanza emessa dal medesimo giudice con la quale è stata rigettata l’istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 444, 448 e 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Il giudice, applicando la pena detentiva intramuraria e quindi una pena specie diversa da quella concordata dalle parti, avrebbe violato l’art. 448 proc. pen. nella parte in cui prevede che le parti possono chiedere l’applicaz concordata della pena «nella specie e nella misura indicata di una pena sostitu o di una pena pecuniaria ovvero di una pena detentiva».
Il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione della sostitutiva della detenzione domiciliare concordata dalle parti, non pote applicare la pena diversa della detenzione in carcere mai oggetto di accordo il Pubblico Ministero e l’imputato.
In data 09 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria replica con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Dall’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di que processuali, emerge che la sentenza di patteggiamento non risulta conforme contenuto dell’accordo raggiunto dalle parti; il giudice per le indagini prelim non ritenendo applicabile la sanzione sostitutiva della detenzione domicilia seguito dell’esito negativo degli accertamenti disposti ex ari:. 545-bis, com cod. proc. pen., ha applicato la pena della reclusione senza tenere conto c parti avevano espressamente richiesto l’applicazione della detenzione domicilia
Il collegio intende ribadire il risalente principio di diritto secondo cui, in applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può, in diffo a modifica dell’accordo raggiunto, applicare una sanzione diversa da quel concordata dalle parti, senza esorbitare dai compiti assegnatigli dalle disposi codicistiche in materia. Invero, perché siano pienamente assecondate le fina del patteggiamento, è necessario che il giudice non si sostituisca alla volontà parti e rispetti integralmente i termini dell’accordo (sempre , che non ritenga di respingere in toto la richiesta), con la conseguenza che ogni modificazione costituisce violazione del patto non consentita dalla legge (vedi Sez. 2, n. del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722).
Deve essere, quindi, affermato che, qualora venga richiesta la sostituzione d pena della reclusione con la sanzione della detenzione domiciliare, il giudice può applicare la pena concordata, senza concedere la chiesta sostituzione, per non consentita dalla legge, e neanche può, in difformità o a modifica del raggi accordo, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita.
Risulta evidente, dunque, la difformità della sentenza impugnata rispetto richiesta dell’imputato, in ordine alla quale il pubblico ministero aveva espre
consenso così come formulata, dunque anche con riferimento alla sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare, non essendo stata disposta la richiesta sostituzione, e la conseguente nullità di detta sentenza a causa della difformità della stessa rispetto all’accordo raggiunto dalle parti, che ne comporta l’annullamento senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri Ufficio GIP, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri, Ufficio GIP per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il GLYPH sigli e estensor
La Presidente