Pena concordata e ricorso in Cassazione: una strada stretta
Quando le parti in un processo d’appello si accordano sulla pena, quali sono i limiti per un successivo ricorso in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i confini dell’impugnabilità, sottolineando il valore dell’accordo raggiunto. L’istituto della pena concordata in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo, ma chiude la porta a molte successive contestazioni. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte.
I fatti del caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo della contestazione era specifico: un presunto errore nell’applicazione dell’articolo 99, comma 6, del codice penale. Secondo la difesa, l’aumento di pena operato per la recidiva era superiore al cumulo delle pene delle condanne precedenti, violando così un limite di legge. Si trattava, quindi, di una censura relativa al quantum e alla modalità di calcolo della sanzione pecuniaria.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, applicato per analogia anche al concordato in appello: la scelta delle parti di definire la sanzione preclude un successivo riesame nel merito della sua determinazione. In altre parole, una volta che l’imputato e l’accusa hanno indicato al giudice una pena e questi l’ha condivisa ritenendola congrua, non è più possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione quella scelta.
Analisi del caso e i limiti della pena concordata
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra “pena illegale” e “pena determinata in modo errato”. La Cassazione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite in materia di patteggiamento (la n. 5838/2014), ribadisce che il ricorso è ammissibile solo se la pena applicata è illegale nella sua specie o al di fuori dei limiti edittali previsti dalla norma incriminatrice. Un errore nel calcolo degli aumenti o delle diminuzioni, come quello contestato per la recidiva, non rende la pena “illegale”, ma attiene semplicemente alla sua determinazione quantitativa, un aspetto coperto dall’accordo tra le parti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge per questo tipo di sentenze. La Corte spiega che l’accordo sulla pena, condiviso dal giudice, cristallizza la sanzione. Contestare successivamente la correttezza del calcolo, come nel caso dell’aumento per la recidiva, significa mettere in discussione un punto che è stato oggetto di negoziazione e accettazione da parte della difesa. L’ipotesi di una violazione del limite imposto dall’art. 99, comma 6, del codice penale, secondo un precedente specifico citato dalla Corte (sentenza n. 51736/2016), non configura un’ipotesi di pena illegale. Di conseguenza, il ricorso esula dalle impugnazioni ammesse avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Conclusioni
La decisione riafferma la natura dispositiva e definitiva dell’accordo sulla pena in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che rinuncia a far valere in Cassazione eventuali errori relativi alla quantificazione della pena, a meno che non si tratti di una sanzione palesemente illegale ab origine. Questa ordinanza serve da monito: la scelta della pena concordata deve essere attentamente ponderata, poiché una volta formalizzato l’accordo, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente, lasciando poco spazio a ripensamenti sulla correttezza dei calcoli che hanno portato alla sua determinazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di pena concordata in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Non è possibile contestare la determinazione della pena o la sua quantificazione, a meno che la pena applicata non sia considerata ‘illegale’, cioè non prevista dalla legge per quel reato o al di fuori dei limiti edittali.
Un errore nel calcolo dell’aumento di pena per la recidiva costituisce un motivo valido per il ricorso?
No. Secondo l’ordinanza, un errore nel calcolo dell’aumento per la recidiva, anche se in violazione dell’art. 99, comma 6, del codice penale, non configura un’ipotesi di ‘pena illegale’ e, pertanto, non è un motivo che possa giustificare l’ammissibilità del ricorso avverso una sentenza basata su una pena concordata.
Qual è il principio fondamentale che guida la decisione della Corte?
Il principio è che l’accordo sulla pena tra le parti, una volta ratificato dal giudice, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità per quanto riguarda la sua correttezza quantitativa. L’accettazione della pena implica una rinuncia a contestare le modalità con cui si è giunti a quella determinazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47388 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Corato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito. Il proposto ricorso, che censura l’erronea applicazione dell’art. 99, comma 6, cod. pen. per essere l’aumento operato per la recidiva superiore – in relazione alla pena pecuniaria – al cumulo delle precedenti condanne del ricorrente, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.
Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarellia, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione di pena illegale. E l’ipotesi ricorrente nel caso di specie – attinente alla violazione del limite imposto dall’art. 99, comma 6, cod. pen. – non configura un’ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023
Il Presidente