Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del Tribunale di Venezia lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, adito in qualità di giud dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME COGNOME COGNOME al riconoscimento de continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumu giuridico, ponendo a base del calcolo, come pena del reato più grave, quel irrogata dal Tribunale di Venezia in data 6 ottobre 2020 all’esito del rito ordi (sei anni di reclusione e 26.000 euro di multa).
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore d fiducia, deducendo – mediante unico motivo – violazione di legge e vizio motivazione.
Secondo il ricorrente, andava considerata pena più grave quella, concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e conclusivamente più mite, oggetto d sentenza del G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 27 giugno 2013 (d assumere, ai soli fini del raffronto per la scelta della pena base, al lord riduzione per il rito).
L’art. 187 disp. att. cod. proc. (a mente del quale, «(p)er l’applicazione disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giud dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è s inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto giudizio abbreviato») non varrebbe infatti rispetto alla sentenza adotta all’ del patteggiamento.
Con rituale memoria il ricorrente ha replicato alle conclusioni d Procuratore generale requirente, riportate in epigrafe, chiedendo in subordinata la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
Con tempestivo motivo aggiunto, intestato come violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente ha lamentato l’eccessività dell’aumento irro dal giudice dell’esecuzione a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, perché la più recente giurisprudenza di que Corte (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, COGNOME, Rv. 281679-01; Sez. 1, n 21808 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 280643-01) – con condivisibili argomentazioni, da intendersi qui richiamate e con le quali il ricorrente omett
confrontarsi – ha sancito il principio di diritto, secondo cui, in continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nei determinare la p più grave da assumere come pena base, deve confrontare le pene rispettive, tenendo conto, per la pena patteggiata, della riduzione concessa ai sensi dell 444 cod. proc. pen.; cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudica con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena r mentre, ove ritenga tale reato come satellite, nel determinare la pena u dovrà applicare sull’aumento la riduzione in discorso.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale esegesi sistematica, stante an l’identica funzione processuale delle riduzioni premiali previste per i abbreviato (ove esiste l’espressa regola di cui all’art. 187 disp. att. co pen.) e per il patteggiamento, e non vi è dunque spazio per investire d questione le Sezioni Unite.
Il motivo aggiunto è invece inammissibile, perché esso non si limita ad allegare ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori sulla questione de ma intende ampliare, come non è consentito, l’ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini ordinar d’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01).
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Il ricorrente deve essere per l’effetto condannato, ai sensi dell’art. 61 proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 07/12/2023