Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 417 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 417 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Torre del Greco il 04/04/1977;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 27/03/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzioriatorio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione avanzata, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., da NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le seguenti sentenze: – sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 aprile 2021 (irrevocabile il 25 gennaio 2022), con condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 1700 di multa per rapina aggravata in concorso; sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 aprile 2018 (irrevocabile il 7 maggio 2019), con condanna alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2.500 di multa per rapina in concorso e sequestro dl persona.
In particolare, la Corte territoriale ha individuato come pena base quella di anni otto inflitta con la sentenza del 19 aprile 2018 aumentandola per la continuazione ad anni undici di reclusione ed euro 3.500 di multa.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento della stessa relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 187 disp. att. cod. proc. peli., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., osservando che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente individuato come pena base (anni otto di reclusione) quella inflitta con la sentenza del 19 aprile 2018 senza tenere conto del fatto che essa riguardava due reati per i quali, già in sede ch cognizione, era stata riconosciuta la continuazione c.d. ‘interna’. Al contrario, secondo il condannato, la pena base doveva essere individuata in quella di anni sette e mesi sei di reclusione irrogata con la sentenza pronunciata in data 27 aprile 2021 dalla Corte di appello di Napoli in quanto essa riguardava un unico reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, la Corte distrettuale è incorsa nella lamentata violazione dell’art.187 disp. att. cod. proc. pen., avendo individuato il reato più grave nel modo sopra indicato, poiché, anziché accertare quale fattispecie di reato fosse stata punita con la pena più elevata, ha invece considerato più grave la pena di otto anni irrogata con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 aprile 2018, che riguardava però due reati tra loro già posti in continuazione.
Al contrario la pena base doveva essere identificata in quella di anni sette e mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza pronunciata il giorno 27 aprile 2021 in quanto riguardante un unico reato (rapina aggravata in concorso).
Pertanto, nel rispetto di quanto statuito dall’art.187 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla citata pena di anni sette e mesi sei avrebbe dovuto essere effettuatQ la quantificazione dell’aumento per la continuazione con riferimento alle due distinte fattispecie (giàjiudicate in continuazione) con l’altra sentenza di condanna oggetto della richiesta in questione.
In conclusione, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023.