Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12489 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARMAGNOLA il 10/01/2000
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 31 ottobre 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cuneo del 22-12-2022 che aveva condannato NOME alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed C 460,00 di multa perché ritenuto colpevole del delitto di appropriazione indebita di un telefono cellulare.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 132-133 cod. pen., illogicità della motivazione per avere la corte di appello errato nel respingere il motivo di impugnazione con il quale si era dedotta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, non avendo preso in considerazione il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 646 cod.pen. nella parte in cui prevede quale pena base della fattispecie di
appropriazione indebita quella di anni 2 di reclusione. Ne conseguiva pertanto che la sentenza impugnata doveva essere annullata avendo fondato le proprie valutazioni su una forbice edittale eliminata dalla pronuncia del giudice delle leggi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, va ricordato come la Corte costituzionale con la citata pronuncia n. 46 del 2024 ha dichiarato:” l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni”.
Detta pronuncia, emessa il 21 febbraio 2024, risultava già applicabile alla fase di appello conclusa con l’impugnata pronuncia del 31 ottobre 2024 così che, il giudice di secondo grado, appare avere errato nell’affermare che la pena risulta determinata nel minimo edittale “non potendosi operare un ulteriore contenimento di pena, in quanto la stessa risulterebbe illegale” ed è fondato il ricorso sul punto.
Ed invero, per effetto dell’intervento del giudice delle leggi, la pena detentiva base del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. risulta ora determinata in misura pari al minimo irrogabile per la reclusione, e cioè in quella di giorni 15 stabilita dall’art. 23 cod. pen., così che la sanzione inflitta in concreto al ricorrente risulta ben superiore al minimo, cui invece in termini non conducenti fa riferimento il giudizio di appello.
In tema di determinazione della pena va ricordato il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tal giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825 – 01; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189 – 01); viceversa nel caso in esame il giudice di appello pur confermando una pena ben superiore al minimo non ha in alcun modo motivato sui criteri di cui all’art. 133 cod.pen..
Ne deriva pertanto che l’impugnata pronuncia deve essere annullata con rinvio dovendosi procedere all’esame del motivo di appello nel presupposto della possibilità di applicazione di una pena detentiva, per il contestato delitto di cui all’art. 646 cod. pen., inclusa nella forbice edittale tra il minimo di 15 giorni ed il massimo di 5 anni di reclusione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Roma, 14 marzo 2025