Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 392 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 392 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del Magistrato di sorveglianza di Massa udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 3 luglio 2025, il Magistrato di sorveglianza di Massa rigettava la richiesta formulata da XXXXXXXXXXXXXXXX – condannato alla pena di anni 8 mesi 11 di reclusione ed euro 2700,00 di multa e sottoposto al regime di affidamento in prova al servizio sociale – avente ad oggetto l’autorizzazione ad espiare la pena residua in Romania e, in subordine, l’autorizzazione ad ivi trascorrere due settimane consecutive.
Dopo aver ripercorso l’iter dell’esecuzione della pena (nel corso della quale, il ricorrente, entrato in istituto il 31.5.2019, dapprima, veniva ammesso al lavoro esterno presso la società RAGIONE_SOCIALE; successivamente, all’affidamento terapeutico che dava esito positivo; nel proseguo, otteneva plurime autorizzazionia recarsi in Romania per motivi di lavoro), osservava che le informazioni assunte tramite la Guardia di Finanza evidenziavano che egli aveva percepito dalla società datrice di lavoro redditi decrescenti negli anni (da euro 16.239,63 nel 2021 ad euro 6251,01 nel 2024); che conduce in locazione un immobile per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 9300,00 annui; che la legale rappresentante della società datrice di lavoro, compagna di vita del ricorrente, negli stessi anni ha percepito redditi estremamente modesti; che la società non ha depositato i bilanci in camera di commercio; che il bilancio della società in Romania Ł stato prodotto in lingua rumena e non contiene le principali indicazioni; che non risulta documentazione idonea a provare l’attività lavorativa che egli Ł stato autorizzato a compiere al di fuori della provincia e della regione.
Richiamava, inoltre, il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Sorveglianza di Genova e l’UEPE, che ha qualificato come irricevibili le richieste di recarsi all’estero in corso di misura, salvo che in precedenza siano state accordati autorizzazioni in tal senso.
Concludeva, quindi, ritenendo di non poter accogliere l’istanza di autorizzazione a recarsi all’estero, e di dover sospendere tutte le autorizzazioni sino ad ora concesse di
recarsi al di fuori della provincia, salvo esplicita autorizzazione da richiedersi almeno cinque giorni prima corredata della documentazione attestante le esigenze di lavoro.
2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si espone nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il difensore del ricorrente, dopo aver illustrato le ragioni a fondamento dell’esperibilità del ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza in tema di modifica delle prescrizioni imposte con l’affidamento in prova al servizio sociale, denuncia la violazione di legge e, in particolare, del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 38, che consente l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione anche in un paese estero membro dell’Unione Europea, nel quale l’istante abbia la residenza legale e abituale. Lamenta che il magistrato di sorveglianza abbia omesso qualsiasi motivazione sul punto e richiama i principi espressi da questa Corte, Sez. 1, con sentenza n. 8411 del 2025.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per genericità, osservando che il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza con motivazione congruapriva di vizi logici, non avendo ritenuto provata la domiciliazione e il trasferimento di residenza in Romaniaed avendo ritenuto sfornita di adeguata motivazione l’istanza non essendo state specificate nØ documentatele esigenze lavorative e rimanendo indefinite le attività svolte dalla società datrice di lavoro in quel paese e le mansioni che ivi dovrebbe svolgere l’odierno ricorrente. A fronte di tali argomenti di rigetto, la censura mossa dal ricorrente sarebbe aspecifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
2.Questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che «in tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, Ł consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338). Ha, altresì, affermato che l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente,qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento Ł assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144).
La Corte ha, tuttavia, precisato che grava sull’istante l’onere di fornire prova dei presupposti legali per disporre l’esecuzione della misura alternativa in un Paese straniero. Spetta, infatti, all’Autorità Giudiziaria che ha ammesso il condannato alla misura alternativa dettandone le relative prescrizioni, di verificare se sussistono i presupposti che consentano di realizzare nel paese estero le finalità proprie dell’istituto ovvero la rieducazione del reo e la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati e tale valutazione deve essere compiuta sulla base delle allegazioni e della documentazione dell’interessato, il quale non può far gravare sugli organi amministrativi (italiani e stranieri) e giudiziari italiani i propri oneri
di allegazione concernenti quegli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita e alle proprie allegazioni, necessarie per la delibazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell’istanza di esecuzione della misura alternativa all’estero (Sez. 1, n. 23270 del 20.6.2025, Rv 288282).
Tanto premesso, si osserva che il magistrato di sorveglianza, nell’adempimento dell’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l’esecuzione all’estero della misura alternativa dell’affidamento in prova, ha sollecitato il ricorrente a fornire documentazione ulteriore rispetto a quella allegata dall’istante ed ha disposto anche accertamenti d’ufficio tramite la Guardia di Finanza. All’esito dell’istruttoria, ha valutato che la documentazione prodotta non Ł idonea a dimostrare l’attività svolta in Italia e all’estero, avendo evidenziato che i redditi dichiarati sono modesti e, comunque, insufficienti a far fronte al pagamento del canone dell’abitazione che conduce in locazione; che non risulta documentazione idonea a dimostrare l’attività lavorativa che egli svolge, in concreto, in Italia e in Romania (limitandosi le relazioni dell’UEPE a riportare quanto dichiarato dall’interessato); che non risulta documentazione idonea a provare l’attività lavorativa che egli dichiara di svolgere fuori regione (ad es. fatture, ordini, bonifici, etc.).
A fronte di tale argomentazione che pare immune da vizi logici e da contraddizioni, il ricorrente si Ł limitato a sostenere che il magistrato non abbia motivato in ordine alla possibilità che venga eseguita all’estero la misura sostitutiva della detenzione.
La censura Ł infondata, posto che il magistrato non ha negato detta possibilità, ma ha ritenuto che la documentazione prodotta e le informazioni raccolte non consentissero di provare l’attività lavorativa asseritamente svolta e, quindi, uno degli elementi decisivi per motivare l’esecuzione all’estero, tenuto conto della finalità della misura sostitutiva.
Si osserva, in aggiunta, che il ricorrente non ha in alcun modo confutato le argomentazioni sulle quali si fonda il rigetto, sicchØ il ricorso si presenta infondato.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.