Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51227 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Capua il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Piazza Armerina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio, rideterminava la pena principale inflitta agli imputati in relazione al reato di truffa ai danni del
Stato, scomputando la parte di sanzione afferente alle imputazioni per le quali, con la sentenza rescindente, era stata dichiarata l’intervenuta prescrizione.
Nell’operare la rimodulazione della pena principale, il giudice del rinvio confermava l’entità della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, determinata per entrambi gli imputati in sei mesi, richiamando le osservazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado.
Nell’interesse dei ricorrenti è stato formulato un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla determinazione della pena accessoria.
Sostengono i ricorrenti che il giudice del rinvio, pur essendo stato chiamato alla rideterminazione della pena conseguente alla sopravvenuta prescrizione di alcuni dei reati contestati, ha provveduto alla nuova quantificazione solo in relazione alla pena principale, lasciando immutata quella accessoria.
Peraltro, la Corte di appello non forniva neppure autonoma giustificazione circa la quantificazione dell’interdizione dai pubblici uffici, limitandosi a richiamare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado che, tuttavia, erano necessariamente riferite ad un quadro di gravità del fatto profondamente diverso.
In tal modo, quindi, non solo la Corte di appello aveva violato l’art. 627 cod.proc.pen., posto che la sentenza rescindente imponeva la rideterminazione complessiva della pena, ma anche l’art. 133 cod.pen. posto che non erano esplicitati i criteri impiegati per quantificare la pena accessoria.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamen( f e4ondato.
Il ricorso si fonda, essenzialmente, sulla considerazione secondo cui la pena accessoria doveva essere necessariamente ridotta, per effetto della minor gravità del fatto conseguente alla dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcune delle condotte contestate.
I ricorrenti, tuttavia, hanno omesso di considerare che la pena accessoria è stata determinata in misura inferiore rispetto al limite di legge. Per quanto concerne la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’art. 28, comma quarto, cod. pen., stabilisce che l’interdizione non può avere una durata inferiore ad un anno.
Quanto detto comporta che la quantificazione in sei mesi dell’interdizione temporanea ha comportato un trattamento erroneamente più favorevole per gli imputati che, conseguentemente, non possono vantare alcun interesse all’impugnazione.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente