Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46721 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46721 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 20/11/1994 NOME nato il 01/10/2002
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del Gutierrez.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 24 aprile 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale, su concorde richiesta della parti, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen riconosciuta a NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME che erano stati chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 624, 61 nn. 1 e 5, 110, 624 bis e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., ad entrambi la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ha rideterminato la pena ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa per COGNOME e ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa per la COGNOME.
Avverso la sentenza, con unico atto, sono stati proposti ricorsi nell’interesse del COGNOME e della COGNOME affindandoli a due motivi.
2.1 Con il primo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è intervenuta la condanna.
2.2 Con il secondo, nell’interesse del solo COGNOME, si deduce la violazione di legge nella applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al secondo motivo del ricorso nell’interesse del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ inammissibile il primo motivo con il quale la difesa si duole della mancata riqualificazione del reato di furto aggravato contestato agli imputati.
Va osservato in proposito che i ricorrenti, in sede di concordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., hanno rinunciato a tutti i motivi di appel ad eccezione di quello relativo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
E’ costante la giurisprudenza di questa Corte di legittimità nell’affermare che la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata, limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Per tale motivo è inammissibile il motivo dedotto nei ricorsi con il quale si ripropongono motivi rinunciati né possono essere rilevate d’ufficio
le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2 n. 47698 del 18/09/2019, dep. 22/11/2019 Rv. 278006)
E’, per contro, fondato il motivo dedotto con riferimento alla posizione del solo COGNOME.
La Corte territoriale, nel rideterminare la pena finale a seguito di accoglimento dei concordati proposti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. è pervenuta alla pena finale di anni due di reclusione ed euro 500 di multa. Da ciò discende che non poteva essere confermata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque già applicata da GUP che aveva inflitto una pena superiore a tre anni.
L’art. 29 cod. pen. prevede, infatti, l’interdizione temporanea pari anni cinque come conseguenza alla condanna alla reclusione per una durata non inferiore ad anni tre. Dalla rideterminazione della pena operata discende, che la sanzione accessoria confermata viola l’art. 29 cod. pen.e si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (Sez. U n. 877 del 14/07/2022 dep. 12/01/2023 Rv. 28388; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01)
Da quanto detto discende l’annullamento senza rinvio del ricorso proposto dal COGNOME limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che, per le ragioni sopra spiegate, deve essere eliminata.
Stante l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della COGNOME, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), alla condanna di detta parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in misura pari a euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del COGNOME. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 24 ottobre 2024