Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41411 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato ad Avola il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 11/07/2025 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, DrAVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 20 settembre 2024, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 3 mesi e 8 di reclusione e 16.000,00 di multa, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599bis c.p.p. avanzata dallo stesso, rideterminava la pena per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 81 e 648 c.p. in anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa e confermava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per un periodo di 5 anni inflitta dalla prima sentenza.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 29 c.p.: illegalità della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, mantenuta pur avendo rideterminato la pena per l’imputato al di sotto dei tre anni di reclusione.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all’entità della pena, avendo la Corte di appello omesso di provvedere, pur non essendovi stata rinuncia in tal senso, in ordine alla riduzione per un terzo, anzichØ per la metà, per la contravvenzione contestata al capo 4 di imputazione in sede di rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti che seguono.
Il primo motivo, relativo all’interdizione dell’imputato dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (art. 29, comma 1, cod. pen.), Ł ammissibile.
2.1. Questa Corte ritiene infatti (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228 – 01) che sia «deducibile con il ricorso per cassazione l’applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all’accordo delle parti».
2.2. Il motivo Ł altresì fondato.
Questa Corte, in riferimento all’istituto del c.d. «patteggiamento della pena in appello» ha affermato, in primo luogo, che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, Ł tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell’interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278806 – 01; Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, COGNOME, Rv. 229931 – 01; Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 238307 01).
In caso contrario, verrebbe applicata (Sez. 5, n. 27983 del 09/03/2023, n.m.) una pena accessoria «illegale» in quanto non irrogabile all’imputato in ragione della pena principale in concreto a lui inflitta all’esito del giudizio di appello, inferiore a tre anni.
Tale soluzione sembra confortata anche da quella giurisprudenza (Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, COGNOME, Rv. 259749 – 01) secondo cui «ai fini della applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, la sussistenza del presupposto costituito dal quantum di reclusione irrogata a titolo di pena principale deve essere valutata tenendo conto anche delle eventuali diminuzioni processuali (Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, COGNOME, Rv. 243045 – 01; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, COGNOME, Rv. 229126 – 01)», dovendosi interpretare la pena ridotta per effetto del concordato come «diminuzione processuale».
Tali statuizioni debbono trovare applicazione, a maggior ragione, per il caso – quale quello in esame – in cui, a seguito del concordato sulla pena, non sia piø prevista l’applicazione di una pena accessoria, in ragione della quantità di pena irrogata.
Ed infatti, l’accordo tra le parti può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest’ultima non comporti piø la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, Ł tenuto alla eliminazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni, pur quando tale eliminazione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti.
In tal senso, questa Corte ha affermato (Sez. 6, n. 21060 del 22/02/2024, Ricotti, n.m.) che la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, correttamente applicata in primo grado in correlazione a una pena principale superiore a tre anni di reclusione, non può essere confermata in sede di appello qualora la pena principale venga rideterminata in misura inferiore a tre anni di reclusione. La riduzione della pena principale al di sotto di tale soglia comporta infatti il venir meno del presupposto per l’applicazione della pena accessoria, che deve conseguentemente essere eliminata, indipendentemente dalla sua legittimità al momento della prima applicazione.
Del resto, anche in altra e recente occasione, la Corte ha riaffermato il principio che, anche se derivante da un accordo, la pena accessoria deve rispettare il principio di legalità
di cui agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, per cui il giudice deve verificare che la pena accessoria irrogata non sia «illegale» (Sez. 6, n. 21233 del 09/04/2025, Magnano, Rv. 288235 – 01: in tema di concordato in appello, le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 317bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all’entità della pena principale concordata, la normativa ratione temporis vigente ne prevedesse l’applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessità, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata in parte qua , affinchØ il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall’art. 133 cod. pen.).
2.3. La pena accessoria, che non era stata oggetto dell’accordo tra le parti, deve pertanto essere eliminata, annullando in parte qua la sentenza impugnata senza rinvio.
Tale annullamento non travolge il negozio processuale e l’intera sentenza, dovendo estendersi al concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. le considerazioni già svolte da questa Corte a proposito dell’applicazione della pena su richiesta (cfr. Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281263 – 01, che condivisibilmente ha argomentato sulla scorta di Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348- 05, dettate in tema di misura di sicurezza, ma con principio ritenuto applicabile estensivamente anche alle pene accessorie), secondo cui Ł possibile l’eliminazione di una pena accessoria che non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti, in quanto essa non investe una delle componenti dell’accordo che, altrimenti, verrebbe ad essere travolto nella sua totalità, facendo mancare il fondamento stesso dell’intera sentenza.
4. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, Ł certamente vero che la parte non ha rinunciato alle questioni inerenti la valutazione ovvero l’errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen..
Tuttavia, nel caso in esame, la pena concordata, ancorchØ erroneamente calcolata, non determina l’illegalità della pena in quanto concordata dalle parti nei limiti edittali, per cui l’erronea determinazione deve intendersi superata in ragione dell’accordo raggiunto sull’entità della pena finale.
4.1. L’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte Ł infatti nel senso che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione di una pena illegale (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, COGNOME, Rv. 287834 – 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287632 – 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; sulla scia di questo orientamento Ł collocata anche Sez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, dep. 2021, Coco, non mass.), per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, COGNOME, Rv. 283689), nonchØ «al trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena» (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, COGNOME, Rv. 288577 – 01).
Secondo tale orientamento, nel concordato in appello ex art. 599bis c.p.p., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può
sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (sul punto, v. piø diffusamente infra , par. 4.3). Sono, quindi, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, COGNOME, Rv. 287834 – 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287632 – 01; Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285655 – 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Sullo specifico tema oggetto di doglianza, la Corte ha poi ritenuto (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 281804 – 01) che «avverso la sentenza resa all’esito di concordato sui motivi d’appello ex art. 599bis cod. proc. pen., Ł inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, in relazione a reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, mediante riduzione in misura di un terzo e non della metà, giacchØ in tal caso ricorre un’ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale», motivazione che riposa sui costanti arresti delle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, COGNOME, Rv. 288214 – 02; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818 – 01), secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.
4.2. Il contrario avviso, secondo cui sarebbe ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l’erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi (Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464; Sez. 6, n. 20300 del 16/04/2025, Greco, n.m.), non appare, a giudizio del Collegio, condivisibile.
Esso richiama una autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 284481 – 01, in motivazione), secondo cui «la disposizione dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. individua i presupposti in presenza dei quali Ł prevista la procedura de plano per la trattazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e quella pronunciata a norma dell’art. 599bis del codice di rito. Pertanto, essa non riguarda i presupposti di ammissibilità dei rispettivi ricorsi: quelli relativi al c.d. ‘patteggiamento’ sono previsti nell’art. 448bis cod. proc. pen. nell’ambito della disciplina del rito speciale, mentre nessuna novità – come si Ł detto – Ł stata introdotta per il concordato in appello. L’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. accomuna, in rapporto all’individuato contesto e finalità semplificativa, le due tipologie di sentenza in ragione della agevole rilevazione dei piø ristretti casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sentenza di c.d. patteggiamento dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello».
Secondo la pronuncia ultima citata, la scarna normativa dedicata al concordato in appello, rivela la sostanziale continuità tra il modello di cognizione tipico del secondo grado di giudizio e le modalità operative del congegno previsto dall’art. 599bis cod. proc. pen., la cui regolamentazione postula l’integrazione con la disciplina generale in tema di appello,
porterebbe a concludere conclusivamente che, anche dopo la riforma del 2017, deve essere «esclusa l’introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenza emessa a seguito di concordato in appello».
4.3. L’adesione a tale (suggestiva ma pressochØ isolata) interpretazione, tuttavia, per un verso svaluterebbe l’elemento consensuale, la cui centralità appare evidente nell’istituto in parola (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01, citata: «Ł inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata»); per altro verso, frustrerebbe la funzione deflattiva (v. Sez. 5, n. 22774 del 22/06/2020, Copponi, Rv. 279595 – 01) dell’istituto, in quanto consentirebbe all’imputato di ricorrere anche per motivi afferenti la pena che non concernessero la sua illegalità.
La citata sentenza n. 30990 del 2018, in motivazione, ha precisato, con percorso logico che il Collegio condivide e ribadisce, che «la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017, non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano », evidenziando anche che neppure «una disciplina differente sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal d.l. 92/2008; al proposito, infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, nel c.d. ‘patteggiamento della pena in appello’, ai sensi dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). SicchØ, anche nella interpretazione avente ad oggetto il previgente regime del concordato in appello, un ricorso per cassazione avente ad oggetto una pena non legittimamente stabilita ma, comunque, di natura legale non poteva essere proposto».
Nel senso della valorizzazione dell’elemento consensualistico, le citate Sezioni Unite Gallo, nel rimandare ad una cospicua serie di precedenti conformi (Rv. 188084; 197348; 197655; 197844; 198926; 206318; 210639; 219852), hanno sottolineato come, in disparte l’ipotesi della sua illegalità, la pena concordata tra le parti e approvata dal giudice procedente non può essere piø messa in discussione, in quanto la relativa richiesta e il consenso prestato alla sua applicazione sono, «espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
In tale solco si innestano le citate pronunce secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicchØ il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, COGNOME, Rv. 287834 – 01; Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285655 – 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, COGNOME, Rv. 283284 – 02); Ł inoltre
irrilevante l’eventuale difformità tra l’itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchØ, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui Ł intervenuto l’accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 01).
4.4. A conferma del fatto che la deduzione di «errori» nella sentenza che accoglie il concordato sulla pena non Ł ammessa altra censura se non quella relativa all’illegalità della pena, questa Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione:
con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l’illegalità della pena, in realtà si contesta l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ord. n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 01);
volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01);
relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
4.5. Del resto, se fosse consentito al giudice interferire nella formazione dell’accordo tra le parti, anche vagliando la correttezza dei passaggi intermedi di pena, non sarebbe spiegabile quella giurisprudenza secondo cui non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall’imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 599bis , commi 1 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 12061 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278769 – 01), soluzione giustificata proprio alla luce della sostanziale non interferenza del giudice nella valutazione delle parti sulla congruità della pena concordata.
4.6. Il Collegio evidenzia altresì che il thema decidendum rimesso alle Sezioni Unite COGNOME, ampiamente citate dalla pronuncia di segno contrario a quello qui ribadito, era del tutto peculiare, concernendo il dubbio (risolto in senso affermativo) se nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello fosse proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Questione che non può non collegarsi a Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01, secondo cui, nel caso in cui con il ricorso per cassazione Ł dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito nØ rilevata da quel giudice, la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata in sede di legittimità.
Il ragionamento alla base della sentenza COGNOME Ł che la prescrizione maturata prima della conclusione della fase di merito, Ł sostanzialmente assimilata all’ abolitio criminis ,
all’incostituzionalità della norma incriminatrice e alla morte dell’imputato, ipotesi che superano la preclusione del ricorso inammissibile, prevalgono sulla stessa ed assegnano al giudice il potere-dovere della cognizione corrispondente.
Pertanto, a giudizio del Collegio, dalla sentenza COGNOME, che applica la ratio decidendi della sentenza COGNOME al concordato in appello, non Ł consentito ricavare una svalutazione del principio consensualistico che governa tale istituto.
Va quindi ribadito il principio secondo cui in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, a ciò ostando sia la natura consensualistica dell’istituto, che sottrae al giudice il potere di intervenire – nei militi anzidetti – nell’accordo tra le parti, sia la funzione deflattiva dell’istituto.
Il motivo Ł pertanto manifestamente infondato.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, la cui statuizione si elimina, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, statuizione che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 15/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME