Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 novembre 2023 la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova resa in data ottobre 2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputat in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché estinto per prescr e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di cui all’art. 64 pen. in mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per i tramite dei proprio difensore chiedendone l’annullamento e articolando du motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 53 e 57 della legge 689/1981 e vizio di motivazione in merito alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ovvero con la semidetenzione; assumeva, in particolare, che nella sentenza impugnata non si faceva riferimento agli indici di cui all’art. 133 cod. pen., bensì soltanto all’assenza di efficacia deterrente delle dette sanzioni sostitutive, a fronte dell’applicazione di una pena di brevissima durata.
Con il secondo motivo la difesa deduceva violazione degli artt. 475, 36 e 20 cod. pen. con riguardo alla mancata eliminazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, prevista in relazione al reato di cui all’art. 474 c.p. – riguardo al quale era intervenuta declaratoria di non doversi procedere per prescrizione -, e non anche in relazione al residuo reato di cui all’art. 648 c.p., riguardo al quale la Corte d’Appello aveva confermato la statuizione di responsabilità adottata dal giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (per tutte, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Orbene, nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego dell’istanza dell’applicazione di pena sostitutiva facendo riferimento ai quattro precedenti penali specifici a carico dell’imputato (“I quattro precedenti penali specifici non consentono di accordare la richiesta sostituzione della pena detentiva, poiché non avrebbe certamente efficacia deterrente una sanzione di tale natura, considerato che le precedenti condanne non hanno distolto Dia gne dal reiterare la condotta illecita”), precedenti penali che sono espressamente richiamati dall’art. 133 cod. pen. fra i criteri per la quantificazione della pena.
Alla stregua di tali rilievi il motivo deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile.
Diversamente, è fondato il secondo motivo di ricorso, se si considera che l’art. 475 cod. pen. prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per il caso di condanna, per quel che qui interessa, per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., in relazione al quale, come gìà osservato, nel caso di specie è intervenuta declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.
Una tal pena accessoria, diversamente, non è prevista ín relazione al residuo reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Pertanto fa sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, che deve essere eliminata; nel resto il ricorso deve essere dichíarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 12/06/2024