Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 13/12/2022;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc pen., la pena inflitta a COGNOME NOME in anni due a mesi nove di reclusione e 14.000 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1- 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, confermando, nel resto, la sentenza emessa dal Tribunale che aveva inflitto all’imputato anche la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la dura di cinque anni.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte non avrebbe motivato sulla richiesta, formulata nell’atto di appello, di esclusione della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici inflitta dal pr giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, in accoglimento della richiesta di pena concordata con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione, ha rideterminato la pena in due anni e nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che, in relazione ad una pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 22.000 euro di multa, aveva correttamente inflitto la pena accessoria della interdizione dai pubblic uffici per la durata di cinque anni.
Si tratta di una pena accessoria che non poteva essere confermata all’esito del giudizio di appello, in ragione della diversa entità della pena principale, inferiore a anni di reclusione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve essere eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea de9 pubblici uffici, pena che elimina.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.