Pena Accessoria: la Cassazione chiarisce i limiti dello sconto per rito abbreviato
L’applicazione della pena accessoria in seguito a una condanna penale solleva spesso questioni complesse, specialmente quando il processo si svolge con rito abbreviato. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna su un principio consolidato, chiarendo che lo sconto di pena previsto da questo rito speciale non si estende alle sanzioni accessorie. Analizziamo la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
Il caso: La condanna per bancarotta e il ricorso in Cassazione
Un imprenditore veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose. Sebbene assolto da un’altra imputazione (bancarotta fraudolenta documentale), la Corte territoriale aveva rideterminato sia la pena principale sia le sanzioni accessorie previste dalla legge fallimentare.
Ritenendo eccessiva la durata della pena accessoria inflittagli, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta sproporzione delle sanzioni accessorie e la mancata applicazione, su di esse, della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato.
La questione della pena accessoria e il rito abbreviato
Il nucleo della controversia legale risiede nella natura e nella funzione delle pene accessorie rispetto alla pena principale. Mentre la pena principale (es. reclusione) ha una funzione primariamente retributiva e rieducativa, la pena accessoria (es. inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale) ha scopi preventivi e interdittivi.
Il ricorrente sosteneva che la logica premiale del rito abbreviato, che garantisce uno sconto di pena per accelerare i tempi processuali, dovesse logicamente applicarsi a tutto il trattamento sanzionatorio, comprese le pene accessorie. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa interpretazione, confermando l’orientamento giurisprudenziale dominante.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi.
In primo luogo, ha ribadito che la determinazione della pena, sia principale che accessoria, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione, commisurando la pena principale al minimo edittale e, di conseguenza, quantificando le sanzioni accessorie in modo congruo.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha affermato in modo netto che la diminuente speciale prevista dall’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale per il giudizio abbreviato si applica esclusivamente alla pena principale. Questa interpretazione si fonda sulla chiara lettera della norma e sulla diversa natura e funzione delle pene accessorie. Come precisato da precedenti sentenze, l’assetto ordinamentale della pena principale è distinto da quello delle sanzioni accessorie, che non possono quindi beneficiare automaticamente dello stesso trattamento di favore.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza conferma un principio giuridico di notevole importanza pratica per chi si trova ad affrontare un processo penale. La scelta del rito abbreviato, sebbene vantaggiosa per ottenere una riduzione della pena detentiva o pecuniaria, non ha alcun effetto mitigatore sulla durata e sulla tipologia delle pene accessorie. Questo significa che sanzioni come l’interdizione dai pubblici uffici, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione verranno applicate nella misura decisa dal giudice, senza poter beneficiare dello sconto di un terzo previsto per la pena principale. La decisione della Cassazione serve quindi come un chiaro monito: la valutazione strategica sulla scelta del rito processuale deve tenere conto di questa fondamentale distinzione, per evitare aspettative errate sugli esiti del giudizio.
La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato si applica anche alle pene accessorie?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in base all’art. 442, comma 2, c.p.p., la diminuente speciale del rito abbreviato si applica soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, data la loro diversa natura e funzione.
Il giudice ha piena discrezionalità nel determinare l’entità della pena accessoria?
Sì, la graduazione della pena, sia principale che accessoria, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale e deve essere supportato da un’adeguata motivazione.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati. La richiesta di ridurre la pena accessoria in virtù del rito abbreviato si scontra con un principio di diritto consolidato e correttamente applicato dal giudice d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47588 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestualmente assolvendolo per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quindi rideterminando l’entità della pena principale e delle sanzioni accessorie di cui all’art. 216 co. 4 legge fall. comminategli;
letta la memoria contenente motivi ulteriori, depositata dal difensore del ricorrente in vista dell’udienza, con cui si reiterano gli argomenti del ricorso, enunciando giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che i tre motivi di ricorso, ed i motivi aggiunti, tutti afferen l’eccessività della pena accessoria inflitta al COGNOME, in relazione alla quale si invoca anche la riduzione conseguente all’applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente stato assolto, avendo questi commisurato la pena principale al minimo edittale previsto dalla legge per il delitto di cui si discute.
Quanto all’omessa applicazione della riduzione per il rito per le circostanze accessorie, il giudice d’appello ha correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all’assetto ordinamentale della pena principale (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 21906 del 18/05/2021, Spinabelli, Rv. 281390) e, per il resto, avendo congruamente motivato la quantificazione delle sanzioni stesse;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023