Pena Accessoria: Quando è Inutile il Ricorso per Mancanza di Motivazione?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione in materia penale, in particolare riguardo alla congruità della pena concordata e alla motivazione della pena accessoria. La decisione sottolinea un principio fondamentale: non tutte le decisioni del giudice richiedono una motivazione discrezionale, specialmente quando la legge impone una conseguenza sanzionatoria automatica.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da tre imputati avverso una sentenza emessa dal GIP del Tribunale. I motivi di doglianza erano distinti: un ricorrente lamentava la non congruità della pena applicata, nonostante questa fosse stata concordata tra le parti (c.d. patteggiamento). Gli altri due, invece, censuravano la presunta mancanza di motivazione riguardo all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La Decisione della Suprema Corte e la Pena Accessoria
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione si fonda su due distinti binari argomentativi, uno procedurale e uno sostanziale, che meritano un’analisi approfondita.
L’Inammissibilità del Ricorso sulla Congruità della Pena Concordata
Per quanto riguarda il primo ricorso, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla congruità della pena, una volta che questa è stata oggetto di accordo tra accusa e difesa e ratificata dal giudice, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso su questo punto non rientra tra i motivi consentiti dalla legge, poiché l’essenza stessa del patteggiamento risiede proprio nell’accettazione della pena concordata.
La Pena Accessoria Vincolata per Legge: il Ricorso Manifestamente Infondato
Il cuore della pronuncia riguarda i ricorsi degli altri due imputati. Essi contestavano la mancata motivazione sull’applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Cassazione ha definito questo motivo ‘manifestamente infondato’. La ragione risiede nella natura stessa della sanzione applicata. L’articolo 317-bis del codice penale stabilisce che a determinate condanne segua obbligatoriamente l’applicazione di questa specifica pena accessoria nella sua durata massima (perpetua). In questi casi, il giudice non esercita alcuna discrezionalità; si limita ad applicare un automatismo previsto dalla legge. Pertanto, non essendo richiesta una valutazione nel merito, non è necessaria nemmeno una specifica motivazione sul punto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su una netta distinzione tra gli atti discrezionali del giudice, che devono essere sempre motivati per permettere un controllo sulla logicità della decisione, e gli atti vincolati, dove il giudice è un mero esecutore della volontà del legislatore. La pena accessoria prevista dall’art. 317-bis c.p. rientra in questa seconda categoria. La sua applicazione non è una scelta, ma una conseguenza giuridica diretta e inevitabile della condanna per determinati reati. Di conseguenza, pretendere una motivazione su un atto non discrezionale è privo di fondamento giuridico. La dichiarazione di inammissibilità è stata quindi pronunciata con una procedura semplificata (de plano), data l’evidenza delle ragioni giuridiche, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per gli operatori del diritto: prima di impugnare un provvedimento, è fondamentale verificare se i motivi di doglianza rientrino tra quelli ammessi dalla legge e se riguardino aspetti discrezionali della decisione del giudice. Contestare l’applicazione di una pena accessoria la cui durata è fissata per legge, lamentandone la mancata motivazione, si rivela una strategia processuale infruttuosa che porta non solo al rigetto del ricorso, ma anche a sanzioni economiche. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di concentrare le difese su vizi reali e pertinenti del provvedimento impugnato, evitando ricorsi esplorativi destinati all’inammissibilità.
È possibile impugnare una pena concordata con il rito del patteggiamento sostenendo che non sia congrua?
No, l’ordinanza chiarisce che il motivo relativo alla non congruità della pena non rientra tra quelli consentiti quando la pena è stata concordata tra le parti e successivamente applicata dal Giudice.
Il giudice deve sempre motivare l’applicazione di una pena accessoria?
No. L’ordinanza stabilisce che se la durata e l’applicazione di una pena accessoria, come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall’art. 317-bis c.p., sono vincolate per legge, il giudice non è tenuto a fornire una specifica motivazione, in quanto si tratta di un’applicazione automatica.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
(dato avviso alle partij
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili;
rilevato che il motivo dedotto da NOME COGNOME, relativo alla non congruità della pena, non rientra tra quelli consentiti, avendo il Giudice applicato la pena come concordata dalle parti;
considerato che il motivo, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno censurato la mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, è manifestamente infondato, essendo la durata della pena accessoria vincolata per legge (art. 317bis cod. pen.);
ritenuto, pertanto, che l’inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024