Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Pubblico ministero presso il Tribunale di Isernia nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Boiano il DATA_NASCITA; avverso la sentenza emessa il 04.07.2023 dal Tribunale di Isernia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di quattro mesi e di disporre direttamente l’applicazione della pena accessoria.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Isernia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334, secondo comma, cod. pen. commesso in Roccamandolfi il 14 luglio 2017 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione ed euro 40,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con unico motivo, l’inosservanza degli artt. 28 e 31 cod. pen.
Il ricorrente rileva che il Tribunale ha illegittimamente omesso l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che consegue di diritto alla condanna per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen.
Il delitto contestato, infatti, sarebbe stato commesso dall’imputato in qualità di custode dell’autovettura di sua proprietà, sequestra in data 4 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 193 del Codice della strada, e, dunque, sarebbe stato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, come richiesto dall’art. 31 cod. pen.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 aprile 2024, il Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto alla Corte di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicando direttamente tale pena per la durata di quattro mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47402 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754 – 01).
Con unico motivo il Pubblico Ministero ricorrente deduce l’inosservanza degli artt. 28 e 31 cod. pen., in quanto il Tribunale ha illegittimamente omesso l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che consegue di diritto alla condanna per il delitto di cui all’art. 334 cod. pen.
4. Il motivo è fondato.
4.1. L’art. 31 cod. pen., infatti, impone indefettibilmente l’applicazione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici quando vi sia stata «condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio».
La disposizione, dunque, prescinde dal rilievo che l’abuso o la violazione siano strutturali nella descrizione normativa del tipo di reato o che ricorrano solo nella realizzazione concreta del reato, purché siano ritenuti sussistenti dal giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, ritenuto applicabile la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell’abuso di pubblica funzione di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen., trattandosi di pena accessoria conseguente ope legis a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione (Sez. 6, n. 35785 del 30/09/2020, Palamides, Rv. 280115 – 02, in una fattispecie relativa al reato di omissione di referto, che necessariamente implica la violazione del dovere d’ufficio da parte dell’agente; Sez. 5, n. 1450 del 04/11/2010 (dep. 2011), COGNOME, Rv. 249095 – 01, con riferimento alla redazione di un falso verbale di contravvenzione).
Il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’autorità amministrativa rientra, del resto, nel perimetro dei delitti che determinano l’applicazione della pena accessoria ai sensi dell’art. 31 cod. pen., in quanto la sua realizzazione comporta strutturalmente la violazione del dovere inerente alla pubblica funzione da parte del soggetto nominato custode.
La giurisprudenza di legittimità, analogamente, ha rilevato che il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode rientra nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, sicché alla condanna segue l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici (Sez. 3, n. 1508 del 04/12/1997 (dep. 1998), Petrone, Rv. 209824 – 01).
4.2. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Tale annullamento, tuttavia, non impone la celebrazione di un nuovo giudizio in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria.
La Corte di cassazione, infatti, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezional può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (dep. 2018), Matrone, Rv. 271831 – 01).
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell’esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484 – 01).
In applicazione del disposto dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., dunque, la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere direttamente determinata dalla Corte in un anno (e, dunque, nella misura minima di legge ai sensi dell’art. 28, quarto comma, cod. pen.), in ragione delle connotazioni di non elevata gravità della condotta che hanno indotto il giudice di merito ad applicare la pena principale in prossimità del minimo edittale.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si applica nella durata di un anno.
P.Q.M.
Visto l’art. 620, comma 1, lett. p, cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che applica nella durata di anni uno.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2024.