Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME
avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MANTOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mantova, ha condannato NOME COGNOME – imputato dei reati previsti dagli artt.110, 648 cod.pen. (capo a) e dagli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn.4 e 5, cod.pen. (capo b) – ritenuta la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed C 500,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – ha dedotto la violazione di legge in riferimento alla mancata irrogazione nei confronti dell’imputato della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi dell’art.29 cod.pen., da ritenersi doverosa in considerazione della sanzione quantificata per il reato base e pari ad anni tre e mesi uno di reclusione.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria, da disporsi.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
Deve ritenersi che, in conformità con la prospettazione contenuta in ricorso, il Giudice procedente sia effettivamente incorso in omissione censurabile alla luce del disposto dell’art.29, comma 1, cod.pen., in base al quale «la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque».
Va quindi rilevato cher GLYPH in cui la Corte di cassazione rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata»t la stessa deve pronunciare l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., con conseguente applicazione diretta della pena accessoria, mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all’art. 619 comma 2, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754 – 02, che ha risolto un contrasto di giurisprudenza vigente sul punto).
Nel caso oggetto del ricorso in discussione, l’omissione denunciata riguarda la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che seguiva di diritto alla condanna dell’imputato ad una pena che nella misura base era pari ad anni tre e mesi uno di reclusione, superiore aIklimite minimo della pena principale previsto dall’art. 29, comma 1, cod. pen. per l’applicazione obbligatoria della predetta pena accessoria.
Quest’ultima è predeterminata dalla stessa norma nella misura di anni cinque; sussistono pertanto le condizioni per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen per l’applicazione in questa sede della pena accessoria indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per l durata di anni cinque, pena accessoria che applica.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
II Presidente