Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Caravaggio il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa previsione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, nel condannare NOME COGNOME per
il reato di cui all’articolo 216 I. fall., ha dichiarato l’imputato inabilitato all’es di un’impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque, omettendo, tuttavia, di statuire riguardo all’interdizione temporanea dei pubblici uffici.
Il ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazio agli artt. 28 e 29 cod. pen.) è fondato.
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (nella durata, predeterminata dall’art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta) è dovuta per legge, senza che vi sia, neanche con riferimento alla durata della stessa, alcun profilo di discrezionalità da parte del giudice, con conseguente possibilità di irrogarla non solo in sede di esecuzione, ma anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016, Galdini, Rv. 266501).
Sicché va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone.
Così deciso l’8 maggio 2024