Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1562 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1562 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 69, cod. pen. in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto; b) vizio di violazione di legge quanto alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (si sostiene che il giudice avrebbe errato nell’applicare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ciò disattendendo l’orientamento giurisprudenziale ritenuto prevalente secondo cui è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento per la continuazione);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) il primo non è deducibile poiché relativo a sentenza di applicazione della pena in relazione a quanto previsto dall’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; b) il secondo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, come non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze, la cui prevalenza od equivalenza risulti dal calcolo concordato, ove il giudice affermi la congruità della pena applicata (Sez. 3, n. 14775 del 06/03/2020, P., Rv. 278777 – 01), a fortiori, non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento il fatto che sia accolta una richiesta concordata con giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, ove, come nel caso di specie, il giudice abbia espresso un giudizio di congruità della misura della pena concordata; che, del resto, l’art. 69, cod. pon. regola il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ma nel patteggiamento il giudice si limita a verificare la legalità e congruità della pena concordata, non a motivare sul bilanciamento; che, pertanto, il vizio di violazione di legge ex art. 69 cod. pen. è irrilevante, salvo che produca una pena illegale (motivo tassativo ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), illegalità della pena nel caso di specie non emergente;
rilevato, infine, quanto al secondo motivo relativo alla asserita illegalità della pena accessoria, che correttamente è stata applicata l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, in virtù della regola dettata dall’art. 29, comma 1, ultima parte, pen., che stabilisce in cinque anni la durata della pena accessoria dell’interdizio temporanea dai pubblici uffici per ì reati che abbiano dato luogo alla condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione; che, in particolare, in tema patteggiamento, ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizio temporanea dai pubblici uffici deve farsi riferimento, in caso di riconosciut continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, qual individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (tra le tante: Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425 – 01); che, nella specie, correttamente è stata irrogata detta pena accessoria in quanto la pena base per il reato più grave è sta determinata, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, TU Stup., in anni 6 dì reclusione ed eur 26.0000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta per il rito richiesto ad anni 4 e me 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle immende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, l’11/12/2025