Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, con contestuale applicazione di detta pena;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia dichiarava, con rito abbreviato, NOME COGNOME responsabile dei reati di tentato omicidio, commesso in danno di NOME COGNOME, e di porto illegale di coltello, accertati in Rovato (BS) il 25 agosto 2023, e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2), cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, disponendo la confisca e distruzione del coltello in sequestro.
Con atto depositato in data 29 maggio 2024, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, preso atto della formalizzata acquiescenza del Procuratore della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen., in quanto il giudice di merito, che era partito da una pena base di sette anni di reclusione, aveva omesso di applicare all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, con applicazione contestuale della pena medesima per la durata di cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che, con una recente pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che «La sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754 – 01).
Il ricorso presentato dal Procuratore generale di Brescia deve, quindi, in primo luogo, reputarsi ammissibile.
L’impugnazione, poi, è fondata e deve essere accolta.
2.1. Il giudice di merito, infatti, non ha tenuto conto del principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificat,
sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall’aumento per la continuazione (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210980 – 01; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286862 – 03; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwok, Rv. 272408 01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, COGNOME e altri, Rv. 270240 – 01; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, COGNOME NOME e altro, Rv. 259749 – 01).
2.2. Operata, relativamente alla pena base di sette anni di reclusione inflitta per il più grave reato di tentato omicidio, la riduzione per il rito abbreviato così esitando l’operazione in quattro anni e otto mesi di reclusione, il giudice a quo avrebbe dovuto applicare, a mente dell’art. 29, primo comma, secondo periodo, cod. pen., la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, essendo stata irrogata, nella specie, all’imputato la pena della reclusione «per un tempo non inferiore a tre anni» (e non pari o superiore ai cinque anni, il che avrebbe, diversamente, implicato l’applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici).
Trattandosi di pena accessoria predeterminata nella durata, alla relativa statuizione, omessa in sede di merito, può procedere la stessa Corte di legittimità, in sintonia con il principio espresso dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite “COGNOME” (n. 47502 del 2022, Rv. 283754 – 02), in forza del quale «La Corte di cassazione, ove rilevi l’illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all’art. 619 comma 2, cod. proc. pen.».
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che dispone.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente