Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7323 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7323 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TERNI il 16/04/1972 avverso la sentenza del 11/09/2024 del TRIBUNALE di TERNI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME c concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni applicava ad A COGNOME la pena proposta dalle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per estorsione; applicava altresì, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffic cinque.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: l’interdizione temporanea dai pu uffici sarebbe stata disposta immotivatamente non essendo parte dell’accordo.
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. L’applicazione della pena accessoria non ha formato oggetto dell’accordo parti e dunque – in astratto – può essere contestata con il ricorso per cassazione.
Il collegio ritiene infatti estensibile alle pene accessorie non rientranti nell principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite in relazione alle misure di sicurezza cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è rico per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti; diversamente è ricorribile per vizio di m ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348 – 01).
Tanto premesso, deve essere rilevato che l’interdizione dai pubblici è una consegu obbligatoria della inflizione di una sanzione superiore ai tre anni, nulla rileva procedimento sia stato definito con il patteggiamento e che l’accordo non abbia rigu la pena accessoria (Sez. 1, n. 4424 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242796 – 01).
Si riafferma cioè – in generale – che in caso di applicazione concordata di un detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le accessorie obbligatorie per legge, nulla rilevando che non se ne faccia men nell’accordo tra le parti (Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276374 – 0
1.2. Dunque, nel caso in esame, la doglianza è manifestamente infondata, in qu il Giudice per le indagini preliminari ha legittimamente applicato la pena dell’inte dai pubblici uffici, obbligatoria per legge.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente