Pena accessoria: un’applicazione automatica per condanne a tre anni
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: l’applicazione della pena accessoria non è sempre una scelta discrezionale del giudice, ma in alcuni casi un obbligo di legge. Quando una condanna per un delitto raggiunge la soglia dei tre anni di reclusione, scatta automaticamente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, e la sua omissione costituisce un errore che la Suprema Corte può e deve correggere.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Urbino aveva condannato un individuo per il reato di furto in abitazione. Tenendo conto delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti a una recidiva qualificata, la pena inflitta era stata di tre anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa. Tuttavia, nella stesura del dispositivo, il giudice di primo grado aveva omesso di applicare una sanzione prevista come conseguenza diretta di quella condanna: la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Il Ricorso del Procuratore e la Questione Giuridica
Ritenendo la sentenza viziata da una violazione di legge, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione. L’argomento centrale del ricorso era semplice e diretto: l’articolo 29 del codice penale stabilisce che una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni comporta de iure (cioè, per legge) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Si trattava, quindi, non di una valutazione di merito, ma di un automatismo legale che il giudice non poteva ignorare.
L’Automatismo della Pena Accessoria secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente le ragioni del Procuratore, dichiarando il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 47502 del 2022), che ha consolidato il principio secondo cui l’omessa applicazione di una pena accessoria obbligatoria è un errore di diritto, sindacabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata è stata quindi annullata, ma senza rinvio. Ciò significa che la Cassazione, constatata la violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti sui fatti, ha corretto direttamente la decisione, disponendo l’applicazione della pena accessoria dimenticata dal primo giudice.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla natura imperativa dell’articolo 29 del codice penale. Questa norma non lascia spazio a interpretazioni o a discrezionalità: se la pena principale raggiunge la soglia minima di tre anni di reclusione, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ne è una conseguenza ineludibile. Il ruolo del giudice è meramente dichiarativo; egli non ‘decide’ di applicarla, ma ‘prende atto’ che la legge la impone.
L’errore del Tribunale è stato, pertanto, un’evidente violazione di legge, che ha reso la sentenza incompleta e illegittima nella parte sanzionatoria. La Cassazione, esercitando la sua funzione di nomofilachia (cioè di garante dell’uniforme interpretazione della legge), ha ripristinato la corretta applicazione della norma, sanando l’errore ai sensi dell’articolo 620, lettera l), del codice di procedura penale, che le consente di decidere nel merito senza rinviare il processo a un altro giudice.
Le Conclusioni
Questa decisione rafforza la certezza del diritto, sottolineando come alcune conseguenze sanzionatorie siano sottratte alla discrezionalità del giudicante e discendano direttamente dalla volontà del legislatore. Per gli operatori del diritto, è un monito a verificare sempre la corretta applicazione di tutte le pene, principali e accessorie, previste per un determinato reato. Per i cittadini, è la conferma che la legge stabilisce conseguenze chiare e predeterminate per le condotte illecite più gravi, garantendo uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Cosa succede se un giudice omette di applicare una pena accessoria obbligatoria?
La sentenza è viziata per violazione di legge e può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale può annullare la decisione e applicare direttamente la pena omessa, senza necessità di un nuovo processo di merito.
Quando scatta automaticamente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici?
Secondo l’art. 29 del codice penale, citato nella sentenza, questa pena accessoria consegue di diritto a ogni condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
Qual è la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici quando applicata automaticamente?
La legge, e la sentenza lo conferma, stabilisce una durata fissa e predeterminata di cinque anni per questa specifica pena accessoria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2448 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Rimini il 04/08/1987 avverso la sentenza del 09/04/2024 del Tribunale di Urbino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui non prevede la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Urbino ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla pena della multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, chiedendone l’annullamento senza rinvio nella parte in cui non applica la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, conseguendo la stessa automaticamente, ex art. 29 cod. pen., dalla condanna ad una pena non inferiore ad anni tre di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come segnalato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754).
L’art. 29 cod. pen. stabilisce che alla condanna ad una pena della reclusione non inferiore ad anni tre di reclusione, come nel caso di specie, consegue di diritto la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è predeterminata in anni cinque dalla medesima disposizione.
Ne deriva che sussistono le condizioni per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., e per l’applicazione in questa sede della pena accessoria indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che dispone.
Così deciso il 05/12/2024.