Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21298 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21298 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOMECOGNOME nato a Casalnuovo di Napoli il 28/05/1965
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 08/02/1949
avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 marzo 2023 dichiarava NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di corruzione per atto contrario, falso in atto pubblico e accesso abusivo a
sistema informatico e, con la riduzione per il rito abbreviato, li condannava rispettivamente alle pene di anni 7 e anni 6 di reclusione.
Con sentenza del 17 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, recependo l’accordo intervenuto fra le parti in merito al trattamento sanzionatorio, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe applicava a Visone la pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione e a Pinto quella di anni 4, mesi 4 e giorni 10 di reclusione.
Il difensore di Visone ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen., nella formulazione di cui alla legge n. 3 del 2019, anziché quella temporanea stabilita dalla medesima norma prima della modifica legislativa, con riferimento alla pena principale inferiore a tre anni di reclusione, inflitta per il delitto grave di corruzione di cui al capo d’imputazione sub 43).
Il difensore di COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, censurando la mancanza di motivazione circa i motivi che avrebbero potuto condurre al proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. o alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME risulta aspecifico e manifestamente infondato.
Oltre a doversi rilevare il palese errore di identificazione dell’imputato e della sentenza gravata da parte del difensore (l’Avv. NOME COGNOME assume di agire in qualità di “difensore di fiducia di NOME COGNOME” e indica una sentenza emessa in data e con oggetto diversi da quelli in esame), va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. Invero, a causa dell’effetto devolutivo proprio
dell’impugnazione, una volta che l’imputato – come nel caso in esame – abbia rinunciato a tutti i motivi di appello ad esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, la cognizione di quel giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).
Manifestamente infondato appare anche l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME in merito all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen.
Va innanzitutto osservato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché la questione concernente la durata della pena accessoria, che, come si dirà, è stata peraltro correttamente applicata dal giudice di prime cure, non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un’ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878).
Va altresì rimarcato che, nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l’eccezione dell’ipotesi di continuazione fra reati omogenei (da ultimo, Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, COGNOME, Rv. 284593). Sicché, nella specie, essendo stato identificato il perimetro temporale di consumazione del più grave delitto di corruzione di cui al capo 43) fino “al mese di novembre 2019”, quando era già in vigore la novella legislativa di cui all’art. 1, comma 1 lett. m), della L. 9 gennaio 2019 n. 3, la condanna per il suddetto reato per un tempo superiore a due anni – anni 2 mesi 1 e giorni 10 – di reclusione importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Con il lineare corollario che, se pure non avesse già provveduto il giudice di prime cure – come viceversa è avvenuto -, sarebbe comunque legittima l’applicazione d’ufficio, da parte del giudice d’appello, della pena accessoria de qua, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero, trattandosi di pene che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa (Sez. 6, 24/01/2025 n. 6528; Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016, dep. 2017, Demma, Rv. 270455; Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarria, Rv. 250553).
Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma, ritenuta equa, di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025