Pena accessoria: quando la Cassazione può correggere l’omissione del Giudice
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di sanzioni penali: l’obbligatorietà di applicazione della pena accessoria quando prevista dalla legge. Il caso in esame dimostra come la Suprema Corte possa intervenire direttamente per sanare un’omissione del giudice di merito, garantendo la corretta e completa applicazione della legge penale. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Macerata. Un imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato e condannato alla pena di tre anni di reclusione. Tuttavia, nel dispositivo della sentenza, il giudice di primo grado aveva omesso di applicare una sanzione fondamentale prevista dal codice penale in relazione alla pena inflitta: l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, come stabilito dall’articolo 29 del codice penale.
Il Ricorso del Procuratore Generale e la violazione di legge
Avverso tale omissione, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso immediato per Cassazione, il cosiddetto ricorso per saltum, bypassando il giudizio d’appello. Il motivo del ricorso era chiaro e diretto: la violazione di legge, in particolare dell’art. 29 c.p., per la mancata applicazione di una pena accessoria obbligatoria.
L’obbligatorietà della pena accessoria
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, giudicandolo fondato. I giudici hanno chiarito che l’interdizione dai pubblici uffici, nel caso di una condanna a una pena detentiva di tre anni, non è una scelta discrezionale del giudice, ma un’applicazione automatica e obbligatoria prevista dalla legge. L’articolo 29 del codice penale stabilisce infatti un meccanismo automatico che lega la durata di questa sanzione accessoria alla durata della pena principale (la reclusione). Nello specifico, per una condanna a tre anni, l’interdizione dai pubblici uffici deve avere una durata di cinque anni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato che, data la natura obbligatoria e predeterminata della sanzione, non vi era alcun profilo di discrezionalità che il giudice di merito avrebbe dovuto esercitare. L’omissione costituiva, quindi, un puro errore di diritto. In questi casi, la giurisprudenza consolidata ammette che la Corte di Cassazione possa intervenire direttamente per correggere l’errore. La Suprema Corte ha specificato che, essendo un’applicazione automatica per legge, non è necessario nemmeno ricorrere allo strumento della rettificazione previsto dall’art. 619, comma 2, del codice di procedura penale. Pertanto, i giudici di legittimità hanno potuto annullare la sentenza impugnata, ma solo limitatamente alla parte in cui era stata omessa la sanzione, e disporre direttamente l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione (Sent. n. 31695/2024) ribadisce un principio di certezza del diritto e di economia processuale. Quando una pena accessoria è obbligatoria e la sua durata è fissata dalla legge, l’eventuale omissione da parte del giudice di merito può essere sanata direttamente in sede di legittimità. Questo evita un inutile rinvio del processo a un altro giudice, garantendo che la sanzione penale sia applicata nella sua interezza come voluto dal legislatore. La sentenza rappresenta un importante promemoria sul fatto che la condanna penale si compone non solo della pena principale, ma anche di tutte le conseguenze accessorie che la legge fa discendere automaticamente dal reato commesso.
Se un giudice dimentica di applicare una pena accessoria obbligatoria, cosa succede?
La sentenza può essere impugnata. Come in questo caso, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente all’omissione e applicare direttamente la pena accessoria mancante, senza dover rimandare il processo a un altro giudice.
La durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è a discrezione del giudice?
No, in casi come quello esaminato, la durata è predeterminata per legge (art. 29 c.p.) in base all’entità della pena principale inflitta (la reclusione). Il giudice non ha alcuna discrezionalità né sulla sua applicazione né sulla sua durata.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza “senza rinvio”?
Perché l’applicazione della pena accessoria omessa era un atto dovuto e non richiedeva alcuna valutazione discrezionale. Pertanto, la Corte di Cassazione ha potuto correggere l’errore direttamente, per ragioni di efficienza e economia processuale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31695 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31695 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 27 ottobre 2023 del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona ricorre, per saltum, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata, nel condannare NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione, ha omesso, tuttavia, di statuire riguardo all’interdizione temporanea dei pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 del codice penale.
Il ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 29 cod. pen.) è fondato.
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (nella durata, predeterminata dall’art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta) è dovuta per legge, senza che vi sia, neanche con riferimento alla durata della stessa, alcun profilo di discrezionalità da parte del giudice. Con conseguente possibilità di applicazione non solo in sede di esecuzione, ma anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266501), dove, tuttavia, non è possibile ricorrere alla rettificazione di cui all’art 619 comma 2, cod. proc. pen., strumento utilizzabile per emendare la specie o qualità della pena (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754).
Sicché va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consigli e estensore