Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il 21/02/1986
avverso la sentenza del 13/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
39-
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori, abusiva offerta, promozione o collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento, bancarotta, truffa, autoriciclaggio, false dichiarazioni e fatturazione fraudolenta;
rilevato che, con i primi tre motivi di ricorso, la Difesa dell’imputato denunzia la violazione della legge e il vizio motivazionale in ordine all’omesso proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla mancata riqualificazione del delitto di autoriciclaggio nel reato di riciclaggio (previa esclusione della partecipazione dell’imputato al reato di truffa di cui al capo 4), alla ritenuta proporzionalità della pena per i delitti di bancarotta di cui al capo 3);
rilevato che a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017 il ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere proposto unicamente per motivi che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi;
ritenuto, pertanto, che essi siano inammissibili perché propongono, quanto al primo e al terzo motivo, censure non consentite, nonché, quanto al secondo motivo, perché i profili di doglianza dedotti per contestare la correttezza della qualificazione giuridica hanno un carattere meramente fattuale;
rilevato, infine, che il ricorso lamenta, con il quarto motivo, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione ai pubblici uffici per la durata di 5 anni;
ritenuto che il motivo sia fondato atteso cpe essa sia stata erroneamente p ia, .4.2 GLYPH <3 ? i applicata, atteso che la pena inflitta pa i a 4 nni e 1 mese di reclusione, ridotta di 1/3, non era superiore ai 3 anni, posto che 4 anni e 1 mese meno 1/3 corrispondono a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione, sicché la pena accessoria non avrebbe potuto essere applicata alla luce dell'art. 29 cod. pen., a mente del quale essa è disposta per la durata di 5 anni quando sia inflitta la reclusione per un periodo non inferiore ai 3 anni;
NOME
ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici
uffici, la quale deve essere eliminata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod.
proc. pen. e che, nel resto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai PPUU, che elimina. Dichiara inammissibile nel
resto il ricorso.
Così deciso il 25 giugno 2025.