Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10917 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 29/05/1996
avverso la sentenza del 02/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sente limitatamente alla pena accessoria;
letta la nota depositata dalla difesa dell’imputato, che ha insistito per l’accogl del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall’art.589bis, commi 2, 7 e 8, cod.pen., la pena di anni tre di reclusione, sostituita con quella del lavo di pubblica utilità per la durata di 2.190 ore, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della pena accessoria dell’interdizione da pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art.29 cod.pen., in punto di applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Ha dedotto che l’art.33 cod.pen. esclude l’applicabilità dell’art.29 cod.pen. in caso di condanna per delitto colposo, conseguendone l’illegalità della pena inflitta.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla pena accessoria.
La difesa del COGNOME ha fatto pervenire nota, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell’art.448, comma 2bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità de pena o della misura di sicurezza, conseguendone l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2bis (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez.fer., n.28742 del 28/5/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
In relazione alla nozione di pena illegale rilevante ai fini della richiamata disposizione processuale va rilevato che la stessa – sulla scorta dell’arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – è stata elaborata in riferimento a un ambito che la correla ai casi di illegalità ab origine, in quanto inflitta extra o contra legem, perché non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (Sez.6, n.32243 del 15/7/2014, COGNOME, Rv. 260326; Sez.6, n.1205 del 20/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280434); ovvero fondata su un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi da considerare inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n.37107 del 26/2/2015, COGNOME, RV. 264857; Sez. U n.33040 del 26/2/2015, COGNOME, RV.264207) o ancora in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole (Sez. U, n.48096 del 19/7/2018, COGNOME).
Deve quindi ritenersi, in sintesi, che la nozione di pena illegale attenga non al trattamento sanzionatorio globalmente considerato, ricomprendente le modalità con le quali viene applicata la punizione derivante dalla trasgressione di una disposizione penale, ma alla pena inflitta extra o contra legem perché non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie o per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, ovvero ancora a quella pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena pi sfavorevole.
Nel caso in esame, il giudice procedente ha applicato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (ai sensi dell’art.29 cod.pen. e in considerazione della durata della pena principale inflitta), in tal modo – però – violando il dispos dell’art.33, comma 1, cod.pen., che espressamente esclude l’applicazione della correlativa pena accessoria in caso di condanna per delitti colposi.
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla sanzione accessoria, la quale va contestualmente eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla irrogata pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, statuizione che elimina.
Così deciso, il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente