Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18125 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PACE DEL MELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, da rideterminare in anni cinque, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 giugno 2022, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME COGNOME NOME, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta
distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore unico.
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al COGNOME – che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena principale – la pena da lui concordata con il AVV_NOTAIO generale.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.
Rappresenta che: l’imputato, in primo grado, era stato condanNOME alla pena di anni sei di reclusione con applicazione della pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; in secondo grado, la Corte di appello aveva applicato la pena di quattro anni di reclusione, concordata dall’imputato con il AVV_NOTAIO generale, confermando nel resto la sentenza impugnata; l’imputato, avendo la Corte di appello confermato anche la pena accessoria, risulta condanNOME alla pena dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Tanto premesso, deduce l’illegalità della pena accessoria, atteso che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici non può essere applicata in relazione a una condanna inferiore ai cinque anni di reclusione.
2.2 Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 216 legge fall.
Rappresenta che l’imputato, con la sentenza di primo grado, era stato condanNOME anche alle pene accessorie previste dell’ultimo comma dell’art. 216 legge fall., per la durata di anni dieci.
Tanto premesso, sostiene che la Corte di appello, avendo ridotto la pena principale a quattro anni di reclusione, avrebbe dovuto rideterminare anche le suddette pene accessorie o comunque, ove le avesse ritenute ancora congrue, avrebbe dovuto fornire specifica motivazione al riguardo.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 76, 82 e 523 cod. pen.
Rappresenta che: il giudice di primo grado aveva condanNOME l’imputato a risarcire il danno in favore della parte civile (la curatela fallimentare) e aveva liquidato una provvisionale pari a euro 5.000’00; in primo grado, la parte civile era rappresentata da un proprio difensore e procuratore speciale; nel corso del giudizio di appello, la curatela aveva fatto pervenire in cancelleria una
comunicazione con la quale revocava il mandato al proprio difensore, allegando i provvedimenti con cui il giudice delegato aveva negato l’autorizzazione al curatore a costituirsi anche nel giudizio d’appello; la Corte di appello, nonostante i provvedimenti del giudice delegato, aveva confermato la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni civili.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il descritto comportamento processuale integrerebbe gli estremi della revoca implicita della costituzione di parte civile e che, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili.
2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 legge fa Il.
Contesta la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che essi integrerebbero la bancarotta semplice e non quella fraudolenta.
Il AVV_NOTAIO generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, da rideterminare in anni cinque, e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza, limitatamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, la cu durata deve essere rideterminata in anni cinque.
1.1. Il primo motivo del ricorso è fondato.
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata comminata in primo grado, a seguito della condanna alla pena detentiva di anni sei di reclusione.
La rideterminazione della pena principale in anni quattro di reclusione avrebbe dovuto comportare anche l’automatica rideterminazione della durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Con la conferma della pena accessoria inflitta in primo grado, la Corte di appello ha finito per applicare una pena illegale, atteso che l’art. 29 cod. pen.
prevede che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici deve conseguire alla condanna a una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata.
Alla rideternninazione del trattamento sanzioNOMErio, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen
Essendo stata inflitta la pena principale della reclusione ad anni quattro, la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deve essere, ai sensi dell’art. 29 cod. pen., necessariamente rideterminata in anni cinque.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici in anni cinque.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che «non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accor sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale – successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 – l’imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un’ipotesi di pena illegale» (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). Il vizio di legittimità costituzionale, infatti, ha riguardato, non la durat:a in sé della pe accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile. L’imputato, pertanto, rinunciando al motivo di appello, definitivamente abdica al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli.
Ebbene, nel caso in esame, il giudice di primo grado, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, aveva determiNOME le pene accessorie fallimentari nella misura massima di anni dieci e il ricorrente aveva censurato in appello l’eccessiva durata delle pene anzidette. La rinuncia ai motivi di appello, però, ha investito tutti i motivi diversi da quelli c:oncernenti la pe principale e, dunque, anche quello relativo alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare, che, conseguentemente, non può essere più dedotto in sede di legittimità.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, deve essere ribadito che «la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all’art. 82 comma secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo
di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il “petitum” sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo» (Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv. 240616; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, COGNOME, Rv. 257032; Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 273338).
La circostanza che la mancata partecipazione al giudizio di appello sarebbe stata conseguente alla decisione del giudice delegato di non aul:orizzare il curatore a costituirsi nel giudizio d’appello non muta i termini della questione, non essendo – da un punto di vista processuale – tale situazione diversa da quella in cui una qualsiasi altra parte civile non si costituisca nel giudizio di secondo grado.
2.4. Il quarto motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
In primo luogo, è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguii:o dell’intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determiNOME la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza.
Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte d accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d’ufficio, atteso che l’interessato ha rinunciato a dedurle i funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione.
Va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio …» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196).
Sotto altro profilo, il motivo si presenta intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente minimamente indicato i motivi per i quali i fatti contestati dovrebbero integrare la bancarotta semplice e non quella fraudolenta.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena accessoria di cui all’art. 29 cod. pen. in anni cinque.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 31 gennaio 2024.