Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il 14/07/1999
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, provvedendo ai sensi dell’art. 671, cod. proc. pen., riconosceva la continuazione fra i reati per i quali NOME COGNOME aveva riportato condanna con sentenze divenute irrevocabili il 17 novembre 2021 e il 27 marzo 2021, rideterminando, ex art. 81 cod. pen., in anni sei e mesi sei di reclusione la pena irrogata alla predetta per tali reati. Seguiva l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena. Il Giudice dell’esecuzione, con la stessa ordinanza, rigettava, invece, la richiesta di riconoscimento della continuazione anche in relazione al reato giudicato con una terza sentenza irrevocabile in data 1 novembre 2017.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, denunziando mancanza di motivazione in punto di rideterminazione della pena principale, per essere stato apportato un unico aumento della pena base per il reato più grave, senza fornire adeguate spiegazioni in ordine alla riferibilità di tale aumento ai diversi reati satellite, giudicati co altre due sentenze , oggetto della richiesta ai sensi dell’art. 671, cod. prec. pen. fr
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Come sopra esposto ed emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione è stata accolta limitatamente ai reati giudicati con due delle sentenze indicate dalla difesa, mentre è stata rigettata con riguardo alla terza sentenza, sicché, ferma restando la pena irrogata per il reato ritenuto più grave, è stato apportato un solo aumento per continuazione per il reato ritenuto meno grave separatamente giudicato, fornendosi adeguata motivazione circa la quantificazione di tale unico aumento.
La difesa articola le censure mosse nell’intero ricorso, mostrando di ritenere erroneamente che il riconoscimento della continuàzione abbia riguardato anche la terza sentenza indicata nell’istanza, di talché, limitandosi a lamentare l’illegittimità di un aumento complessivo anche per i fatti giudicati con tale sentenza, prospetta doglianze tutte inammissibili, in quanto non rapportate all’effettivo contenuto della decisione e, pertanto, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.
Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Occorre tuttavia rilevare che il giudice dell’esecuzione in sede di decisione ha applicato, a fronte della precedente irrogazione della sola pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sia l’interdizione legale, sia l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, in assenza delle rispettive basi legali.
Infatti, tali ultime pene non sono consentite nella specie in ragione della corretta considerazione della pena principale cui rapportarsi, che rimane sempre quella, inferiore a cinque anni di reclusione, già irrogata per il reato più grave, e pertanto, non quella complessiva risultante dall’aumento per continuazione (fra le altre, Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018; COGNOME, Rv. 272408 – 01).
Ebbene, posto che l’illegalità della pena accessoria, come nella specie avveratasi, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 28686202), deve disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’applicazione della interdizione legale e di quella in perpetuo dai pubblici uffici, con contestuale eliminazione delle medesime pene accessorie.
In ragione di tali effetti favorevoli intervenuti nel giudizio di legittimità, fronte di una decisione errata e inerente a una pena accessoria illegale, dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di sanzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata liMitatamente alle pene accessorie dell’interdizione legale e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.
Così deciso il 23/01/2025.