Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12662 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12662 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AVOLA il 11/04/1975
avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente alla pena accessoria Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell’accordo raggiunto dalle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena della reclusione in anni due e mesi sei e della multa in euro 4000, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990, confermando nel resto la sentenza di primo grado, e pertanto,
anche la statuizione dell’interdizione dell’imputato dai pubblici uffici per la durata di ann cinque.
2.L’imputato formula un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in quanto il giudice territoriale, pur avendo rideterminato la pena della reclusione in anni due e mesi sei in accoglimento dell’accordo raggiunto dalle parti, ha confermato la statuizione concernente la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici disposta dal primo giudice, in violazione del disposto dell’artt. 29 cod. pen. che ne prevede l’applicabilità alle condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
Al riguardo, il ricorrente lamenta la illegalità della pena accessoria, in quanto all’esito del giudizio di appello, in ragione della rideterminazione della pena principale al di sotto del limite minimo fissato dall’art. 29 cod. pen.r, il giudice a quo avrebbe dovuto escludere l’interdizione dai pubblici uffici della durata di cinque anni (correttamente applicata dal primo giudice in ragione del diverso trattamento sanzionatorio). Precisa che trattasi di pena illegale, non prevista dall’ordinamento giuridico, in quanto eccedente per specie e quantità il limite legale, essendo stata mantenuta pur in assenza dei presupposti e che pertanto, la relativa statuizione può essere eliminata d’ufficio anche dal giudice di legittimità.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai Pubblici Uffici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Si premette che è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati o alla mancata valutazioné delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) o le doglianze che attengono alla determinazione della pena, salvo che si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102) oppure nell’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).
Si è specificato che l’illegalità della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, erroneamente applicata, è rilevabile d’ufficio anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez.2, n.7188 del 11/10/2018, Rv.276320; Sez.U, n.38809 del 31/03/2022, Rv.28368 COGNOME)’
Nel caso in disamina il motivo di ricorso concerne la statuizione dell’interdizione dai pubblici uffici della durata di cinque anni, evidenziandone profili . di illegalità, posto
che l’art. 29 cod. pen. prevede l’applicabilità della pena accessoria alle condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, mentre il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e euro 4000 di multa.
2. Si impone dunque un pronunciamento rescindente senza rinvio.
Alla eliminazione della pena accessoria provvede direttamente la Corte di cassazione, essendo superfluo il rinvio e potendosi decidere alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non essendo perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, 30/11/2017, Matrone)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, che elimina.
Così è deciso, 20/02/2025