Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Egitto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 20 gennaio 2023 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di NOME e di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e li aveva condannati alla pena di giustizia, nonché alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942 e alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere i reati a lui ascritti estinti per
morte dell’imputato e, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di NOME ha applicato le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante e ha conseguentemente ridotto la pena principale ad anni due e mesi sei di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo di ricorso con il quale si duole della conferma della sentenza di primo grado nella parte relativa all’applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, essendo questa subordinata all’irrogazione di una pena non inferiore ad anni tre di reclusione.
3. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, limitandosi a ridurre la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado, ha mantenuto ferma l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L’imputata è stata, però, condannata, all’esito del giudizio di appello, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, inferiore al limite previsto dall’art. 29 cod. pen. per la applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che è pertanto divenuta una pena illegale.
Ne deriva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui applica all’odierna ricorrente la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria ex art. 29 cod. pen. dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che elimina.
Così deciso il 22/05/2024.