Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a SPILAMBERTO il 02/05/1951
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
ritenuto che il motivo di ricorso che lamenta la erronea applicazione della legge
penale ex art. 606 lett. b) ed e) con particolare riferimento al diniego di applicazion dell’ipotesi attenuata di ricettazione, non è deducibile perché fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 8 della sentenza
impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso la forma attenuata di ricettazione in considerazione della elevata pericolosità dell’odierno ricorrente e dell
tipologia di beni oggetto di reato);
considerato che la Corte d’appello, erroneamente, ha applicato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici avendo riguardo, ai fini dell’entità de
pena ex art. 29 c.p., alla pena complessivamente irrogata dopo aver praticato gli aumenti per la continuazione, anziché alla pena principale indicata per il reato più grave, inferiore nel caso di specie al limite di tre anni di reclusione (Sez. 2, n. 7188 11/10/2018, Rv. 276320);
considerato che l’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso inammissibile (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689);
ritenuto, pertanto, che la sentenza va annullata, senza rinvio, limitatamente all’applicazione della pena accessoria ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 06 maggio 2025
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