Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 946 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 05/05/1987
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Bari, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad Acquaviva Giovanni, imputato del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223 L.F., la pena concordata con il Procuratore Generale;
che avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri utilizzati dalla Corte per il giudizio dosimetrico della pena accessoria ex art. 216, comma 4, L.F.;
che la modulazione officiosa della pena accessoria fallimentare, in quanto non ricompresa nell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., non preclude la ricorribilità per cassazione della statuizione sul punto;
che il proposto motivo è, comunque, inammissibile, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale.» (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856), come accaduto nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha plausibilmente spiegato come la riduzione della durata delle pene accessorie ad anni tre fosse appropriata rispetto ai fatti accertati ed alla personalità dell’imputato (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente