Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16943 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MIRANO il 17/11/1958
avverso la sentenza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto riqualificare il ricorso come incidente di esecuzione, con riferimento all’ordine di dis beni, con trasmissione degli atti al giudice procedente per quanto di competenza, e di senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla interdizione perpetua dai pubblic disponendo l’interdizione temporanea del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tr di Padova applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad una serie di reati di rapina aggravata, ricettazione, ric aggravato e violazioni delle norme in materia di armi.
t 2. Rimesso in termine per proporre ricorso avverso tale sentenza, con pronuncia di Corte di cassazione del 24/09/2024, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidand motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo censura il capo sella sentenza con il quale si è disposta la ” quanto in sequestro con distruzione delle armi e di quanto privo di valore econo ricorrente rileva trattarsi misura di sicurezza patrimoniale che non rientrava nell’a parti e che, pertanto, richiedeva adeguata motivazione da parte del giudice, invece i nel caso in esame. Si trattava di beni oggetto di sequestro probatorio, come tali non c né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e, comunq per l’udienza preliminare di Padova avrebbe dovuto adeguatamente motivare sul punto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la condanna alla pena acc dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, disposta in violazione dell’art. 29 prescrive che sia applicata in caso di condanna per un tempo non inferiore a cinque anni nel caso di specie, la pena base per il reato più grave è stata concordata tra le part di anni cinque che, però, con la riduzione del rito, andava calcolata in anni tre e me reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e, come tali, meritevoli di accogliment
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve disattendersi la richie Procuratore generale di riqualificare il ricorso come incidente di esecuzione, atteso ch in esame, viene contestatala legittimità del provvedimento di confisca, e n provvedimento con il quale si è ordinata la distruzione di beni prima sequestrati e poi
Se è vero, infatti, che l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento che dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen., abbia disposto la distruzione di cose deperibil a sequestro è l’incidente di esecuzione, proponibile dinanzi alla stessa Autorità giud tale provvedimento ha emesso con le forme proprie della procedura camerale previste da 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del seque 3, n. 12021 del 23/11/2022, dep. 2023, De Feo, Rv. 284458-01), deve osservarsi che,
nel caso di specie, viene contestata la legittimità del provvedimento con il quale è s la confisca di quanto in sequestro, misura di sicurezza non rientrante nell’accordo tr
Secondo l’insegnamento di questa Corte di cassazione a sezioni unite, la sen patteggiamento che abbia applicato una misura dì sicurezza è rìcorribile per cassazione di cui all’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accord le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il motivo, oltre che ammissibile, è anche fon quanto emerge dagli atti che, in occasione dell’esecuzione di un decreto di per personale e locale, oltre a veicoli già restituiti e ad armi o munizioni, veniva sequestro anche un compendio di beni diversi, quali capi di abbigliamento, scarpe, somme di denaro ed altro, in relazione ai quali nella sentenza impugnata non viene da delle ragioni della disposta confisca.
Se la confisca delle armi in sequestro deve ritenersi obbligatoria ai sensi dell’ pen., pertanto, con riferimento ai beni diversi dalle armi la misura di sicurezza dell annullata per carenza assoluta di motivazione, con rinvio per nuovo giudizio sul Tribunale di Padova in diversa persona fisica.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, nell’applicare al COGNOME la pena concordata tra le parti di a di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in relazione ad una pluralità di reat continuazione tra loro, ha disposto anche la pena accessoria dell’interdizione pe pubblici uffici.
La pena base era stata concordata nella misura di anni cinque di reclusione ed euro di multa con riferimento al più grave reato di rapina di cui al capo 8) dell’imputazione fino ad anni sette, mesì sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per la continuaz pluralità di reati satellite, e quindi ridotta nuovamente in misura corrispondente al per la scelta del rito.
Emerge, però, da tale calcolo, l’illegittimità della misura della pena accessoria a quanto, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimi dell’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286862-03).
Conseguentemente, per l’applicazione della pena accessoria, occorreva far riferime pena detentiva di anni tre e mesi otto di reclusione, corrispondente alla misura dell in concreto stabilita per il reato più grave (anni cinque di reclusione), ridotta di
scelta del rito: si tratta, pertanto, dì pena inferiore a cinque anni di reclusione, ma a tre anni, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 29 cod. pen., non già la pen
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici bensì quella dell’interdizione dai pubblici durata di anni cinque. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limita
alla durata della pena accessoria, che va conseguentemente rideterminata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di beni diversi dalle armi a sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova in diversa
fisica; annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all’applicazione della pena dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con quella dell’i
temporanea per la durata di anni cinque.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Luci GLYPH Imperiali
Il Presidente
NOME COGNOME rino