Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27631 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGNONE il 14/10/1999
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla inflizione della pena accessoria.
L’Avv. NOME COGNOME del foro di Roma in difesa del COGNOME NOME si riporta integralmente ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma infliggeva a NOME COGNOME la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni tre. Tale pena era stata determinata riconoscendo la continuazione del reato in giudizio con una condotta giudicata, in relazione alla quale era stata inflitta la pena di anni due e mesi otto di reclusione; ritenuto il reato
già giudicato come il più grave, veniva determinato l’aumento di sei mesi per la continuazione con il reato oggetto del presente procedimento.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: l ‘ applicazione della sanzione accessoria sarebbe illegale in quanto la stessa avrebbe dovuto essere parametrata sulla ‘ pena-base ‘ , al netto degli aumenti per la continuazione; nel caso di specie, la pena era di anni due e mesi otto, dunque inferiore alla soglia dei tre anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. In via generale il Collegio ribadisce che ai fini dell’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall’aumento per la continuazione (tra le altre, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286862 – 03)
1.2. Tuttavia, nel caso di specie, la regola di diritto appena richiamata non trova diretta applicazione in ragione della struttura della pena inflitta, determinata attraverso il riconoscimento della continuazione con reato già giudicato.
In relazione a situazioni come quella in esame il Collegio ribadisce che Gil giudice di merito che, ritenendo la continuazione tra i fatti oggetto di giudizio con altri per i quali è già intervenuto giudicato, aumenti la pena inflitta per questi ultimi, non può, vertendo il suo giudizio solo sull’aumento di pena da infliggere per la continuazione, compiere una nuova valutazione circa l’applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base già inflitta con la precedente decisione (Sez. 6, n. 1190 del 18/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282996 -01; Sez.1, n.3744 del 30/1/1992, COGNOME, Rv.189711).
Si ritiene cioè che in merito alla necessità di infliggere una pena accessoria, anche se obbligatoria, il giudicato formatosi su uno dei reati avviti dal vincolo della continuazione non possa essere rivisitato e sottoposto a modifica.
1.3. Rilevato che non sussistono le condizioni per irrogare la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, che elimina.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria che elimina.
Così deciso, il giorno 14 maggio 2025