Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME NOME (TARGA_VEICOLO), nato in Repubblica Dominicana il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 25/07/2023 del Gup del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 luglio 2023, il Gup del Tribunale di Parma ha – per quanto qui rileva – applicato all’imputato la pena da lui richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 337 cod. pen.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione dell’art. 37 cod. pen., per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici per cinque anni, mentre la stessa avrebbe dovuto avere durata uguale a quella principale, di quattro anni e dieci mesi; 2) la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’espulsione dal territorio dello Stato, non essendo stata accertata in concreto la pericolosità sociale del soggetto, il quale svolge attività lavorativa a Santo Domingo ed ha tenuto una condotta collaborativa, essendo gravato da un precedente penale eterogeneo rispetto ai reati per i quali si procede, indicativo di una modesta capacità a delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
La prima doglianza del ricorrente è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici trova la sua regolamentazione negli artt. 28 e 29 e non nell’art. 37 cod. pen., che disciplina la durata delle altre pene accessorie temporanee. Pertanto, poiché al ricorrente è stata applicata, per il reato più grave, la pena di anni tre di reclusione, già al netto della diminuzione processuale, la durata dell’interdizione temporanea dei pubblici uffici, fissata in concreto in anni cinque, risulta coerente con il richiamato art. 29, primo comma, il quale prevede che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dei pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il giudice ha correttamente valutato la pericolosità sociale dell’imputato, laddove ha evidenziato che egli ha legami con l’ambiente dello spaccio della droga pesante, anche a livello internazionale, ed è privo di lecite fonti di reddito. A fronte di tale motivazione, le doglianze difensive risultano dirette ad ottenere una rivalutazione del quadro istruttorio – estranea al sindacato della Corte di cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. – oltre che essere formulate in modo generico, quanto alla pretesa scarsa rilevanza dei precedenti penali e alla condotta collaborativa, o meramente assertivo, come nel caso di una supposta lecita attività lavorativa di venditore di autoveicoli, che si svolgerebbe, peraltr con modalità non chiarite, a migliaia di chilometri dall’Italia.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
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proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
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