Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11130 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11130 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 01/01/2000 NOME COGNOME nato il 06/10/2001
avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TORINO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti, ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Torino del 7 giugno 2024 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 29 cod. pen., avendo il Tribunale applicato all’imputato l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non tenendo conto della circostanza che la pena principale a cui si deve fare riferimento ai fini dell’applicazione della presente pena accessoria non è quella complessiva ma quella inflitta in concreto per il solo reato più grave;
che Fall Nar – a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per reati in materia di stupefacenti – ha proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 444 cod. pen.
Considerato che il ricorso di NOME COGNOME è fondato, in quanto, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, è necessario fare riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante all’esito dell’aumento per la continuazione (ex multis, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, Rv. 272408);
che, nel caso di specie, la pena per il reato base è di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 12.100,00 di multa ed è, dunque, inferiore al limite di tre anni previsto dall’art. 29 cod. pen. per l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
che, poiché l’interdizione dai pubblici uffici è stata erroneamente disposta, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente a tale profilo, senza che sia necessario operare un rinvio al giudice di merito, trattandosi di statuizione che può essere eliminata direttamente da questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso di Fall Nar è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza stessa rispetto alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME relativamente all’interdizione dai pubblici uffici, interdizione che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.